Il CdS si pronuncia sul ricorso di Assoutenti relativo al servizio di trasporto marittimo nel Golfo di Napoli
Pubblicato il: 5/2/2024
Nella vertenza, Assoutenti è affiancata dall'avvocato Luca Tozzi; Regione Campania è assistita dagli avvocati Tiziana Taglialatela e Fabrizio Niceforo; mentre Navigazione Libera del Golfo s.r.l., Snav s.p.a., Medmar Navi s.p.a., Alilauro s.p.a., Alilauro Gruson s.p.a., e Associazione cabotaggio armatori partenopei sono rappresentate dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone e Andrea Neri.
L’appellante Assoutenti - Associazione nazionale utenti di servizi pubblici, con nota inoltrata in data 16 aprile 2019 (tra gli altri) all’Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito «ART» o «Autorità», chiedeva, a quest’ultima una valutazione sulla legittimità dei provvedimenti e dei comportamenti amministrativi della Regione Campania nonché sulla sussistenza di eventuali violazioni di legge ovvero di vizi nell’operato procedimentale della stessa, ai fini dell’adozione di opportuni provvedimenti sanzionatori in tema di mancata indizione di una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di TPL (trasporto pubblico locale) marittimo nel Golfo di Napoli. Evidenziava l’ipotetica sussistenza di intese restrittive della concorrenza.
L’Autorità, con nota n. 7533/2019, in risposta alla predetta segnalazione, comunicava ad Assoutenti – in via di estrema sintesi – che: - la materia è stata disciplinata con delibera ART n. 22 del 13 marzo 2019, ossia con l’atto recante «Misure regolatorie per la definizione di bandi di gara e schemi di contratto per l’assegnazione dei servizi di cabotaggio con le isole […]»; - i temi contenuti nella segnalazione in oggetto sarebbero risultati già ampiamente trattati e analizzati nell’ambito del predetto atto di regolazione e della relazione istruttoria a corredo.
Assoutenti impugnava, quindi, la predetta nota congiuntamente alla deliberazione ART n. 22/19 comprensiva di allegati e della relazione istruttoria.
Assoutenti chiedeva, altresì, di dar luogo ad un rinvio pregiudiziale di interpretazione del Regolamento CE n. 3577/1992, ai sensi dell’art. 267 TFUE circa la fungibilità o meno dell’individuazione del privato contraente a mezzo gara con il sistema del cabotaggio marittimo.
Con sentenza n. 678/2021 del T.a.r. per il Piemonte, sez. II, dichiarava inammissibile il ricorso di Assoutenti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge nel merito il ricorso di primo grado.