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Respinto il ricorso di Gruppo Sistema per l'autorizzazione MISE all'accordo transattivo con Mercatone Uno


Pubblicato il: 5/3/2024

Nel contenzioso, Gruppo Sistema S.p.A. è affiancato dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli ed Emilia Pulcini.

Gruppo Sistema s.p.a. opera nel settore informatico e affianca le società clienti nelle varie fasi del processo aziendale al fine di gestire, progettare, realizzare ed amministrare i sistemi informativi aziendali per garantire la continuità dei processi di gestione e di vendita.

Gruppo Sistema ha sviluppato per Mercatone Uno i software applicativi per la gestione di diverse attività per la sede centrale (Imola) e per gli oltre 70 punti vendita in Italia, relativi alle fasi di vendita, acquisto, approvvigionamento delle merci, logistica e alle procedure amministrative e contabili dell’azienda. Detta attività è stata assicurata dalla società anche a seguito dell’ammissione delle società del Gruppo Mercatone Uno alla procedura concorsuale di cui ai d.lgs. n. 270/1999 e d.l. n. 347/2003, conv. l. n. 39/2004 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), fino alla cessione dei complessi aziendali avvenuta nell’agosto 2018.

Con sentenza n. 69 del 2015, il Tribunale di Bologna, preso atto del predetto provvedimento del MISE, ha dichiarato lo stato di insolvenza delle società del Gruppo, fissando la data per l’esame dello stato passivo ed assegnando i termini per la proposizione delle relative domande. Al momento dell’avvio della procedura di amministrazione straordinaria, Gruppo Sistema aveva maturato un credito nei confronti delle predette due società del gruppo Mercatone Uno pari ad € 773.551,67.

In considerazione delle difficoltà riscontrate per ottenere il pagamento del credito, Gruppo Sistema, in data 2.2.2016, ha redatto una proposta di atto di transazione trasmesso ai Commissari. Il Giudice Delegato ha ammesso Gruppo Sistema al passivo della procedura tra i chirografari e, in subordine, condizionatamente al rilascio dell’autorizzazione del MISE alla transazione, in prededuzione chirografaria.

Con il provvedimento in data 17.5.2018, n. 16250, il Ministero, richiamando il “definitivo parere negativo … reso in data 8.2.2018” del comitato di sorveglianza ha ritenuto “allo stato di non poter provvedere sull’istanza in esame”.

L’appellante ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per l’Emilia Romagna: per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della l. n. 270/1999 (primo motivo di ricorso); per carenza di istruttoria e mancata comunicazione del cd. preavviso di rigetto, che avrebbe consentito l’acquisizione di ulteriori documenti e/o atti utili per l’adozione del provvedimento finale (secondo motivo di ricorso); per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa (terzo motivo di ricorso); per violazione del principio di buona fede e correttezza (quarto motivo di ricorso); per violazione del principio di legittimo affidamento (quinto motivo di ricorso).

Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando, tra l’altro, che il Ministero avrebbe esercitato correttamente la propria discrezionalità in merito all’autorizzazione ex art. 42 del d. lgs n. 270/1999, “essendo del tutto vincolato” al decreto negativo assunto dal giudice delegato, sul quale si è formato il giudicato endofallimentare “non potendo diversamente qualificare il credito vantato dalla ricorrente nei confronti del Gruppo Mercatone Uno.”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.