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Respinto il ricorso di E-Distribuzione in materia di canone COSAP e TOSAP


Pubblicato il: 5/2/2024

Nel contenzioso, E-Distribuzione S.p.A. è affiancata dagli avvocati Cesare Caturani e Giuseppe De Vergottini; la Provincia di Teramo è difesa dall'avvocato Gaetano D'Ignazio.

Con ricorso R.G. 686/2011, e-distribuzione S.p.A. (all’epoca Enel Distribuzione S.p.A.) chiedeva al T.A.R. Abruzzo l’annullamento: della nota del 28.9.2011 prot. 298392/mp della Provincia di Teramo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione per l'anno 2011 del canone non ricognitorio; della nota prot. 229229/mp del 22.7.2011 della Provincia di Teramo recante comunicazione dell'approvazione del canone di cui sopra con la delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 15.3.2011; della medesima delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 15.3.2011; della circolare n. 1/DF del 20.1.2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, limitatamente alla parte in cui afferma il principio per cui il canone di cui all’art. 27 d.lgs. n. 285/1992 prevede il pagamento di una somma “che deve essere corrisposta anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP”.

Con il ricorso di primo grado e-distribuzione S.p.A. ha contestato la legittimità delle previsioni regolamentari con cui l’Amministrazione provinciale ha inteso dare applicazione alle disposizioni del Codice della strada istituendo il canone concessorio non ricognitorio.

Il TAR, con sentenza n. 139 del 09.03.2019, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società, ritenendo fondato il secondo motivo in diritto e riconoscendo l’illegittimità della normativa provinciale per essersi l’Amministrazione limitata genericamente a stabilire l’importo unitario per metro lineare del canone in esame.

E-distribuzione S.p.A., ha quindi chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Abruzzo, n. 139 del 9 marzo 2019 nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado, con rituale e tempestivo atto di appello affidato a un unico motivo così rubricato: “1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997. Travisamento dei presupposti. Manifesta irragionevolezza”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, n. 139/2019.