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DS Italia 11 S.r.l. vince al Tar Lazio in materia di PAS e agrovoltaico


Pubblicato il: 4/10/2024

Nel contenzioso, DS Italia 11 S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giuseppe La Rosa e Gianluigi Delle Cave dello Studio Eversheds Sutherland.

DS Italia 11 S.r.l. ha ottenuto un’importante pronuncia dal Tar Lazio – Roma, che ha annullato la delibera con il Comune di Vetralla aveva individuato le aree idonee e non idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra e il susseguente provvedimento di rigetto della Pas (procedura abilitativa semplificata) presentata dalla ricorrente.

In particolare, il giudice amministrativo, con sentenza n. 1560/2024, ha accolto integralmente le tesi dello studio, statuendo tre importanti statuizioni che, per loro rilevanza, posso essere intesi quali principi di più ampia applicazione.

In primo luogo, è stato confermato che le disposizioni del piano territoriale paesistico regionale (Ptpr), in assenza di vincoli e beni paesaggistici, sono prive di qualsiasi portata precettiva, di guisa che la pubblica amministrazione, nelle valutazioni di competenza circa la realizzazione di impianti rinnovabili (in specie agrivoltaici), deve fornire motivazioni puntuali e dettagliate, bilanciando le esigenze di tutela del paesaggio agricolo, quelle di sostegno al settore economico dell’agricoltura e quelle di ridurre l’inquinamento mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In secondo luogo, il Tar ha affermato che gli impianti agrivoltaici non modificano la destinazione d’uso dei terreni agricoli/rurali, essendo preposti proprio al proseguimento dell’attività in esame, con la conseguenza che eventuali atti di asservimento delle aree su cui l’impianto dovrà essere realizzato non sono ostativi ai fini del rilascio del titolo.

Infine, circa l’idoneità o meno di un’area per la realizzazione di impianti fotovoltaici, è sempre necessario tener conto delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e, in ogni caso, del piano energetico regionale, non residuando sul punto alcun margine di discrezionalità in capo alle amministrazioni locali.

La pronuncia ha un importante rilievo non solo per lo sviluppo sul territorio nazionale dell’agrivoltaico – per il mezzo semplificatorio della procedura abilitativa semplificata – ma anche con riferimento all’annoso tema della idoneità o meno di un’area per la realizzazione di impianti di energie rinnovabili.