Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso del Club Scherma Torino per la gestione dell'impianto sportivo "Villa Glicini"


Pubblicato il: 5/3/2024

Nel contenzioso, Club Scherma Torino ASD è affiancato dagli avvocati Giorgio e Riccardo Vecchione; il Comune di Torino è assistito dagli avvocati Massimo Colarizi e Mariamichela Li Volti; Scherma Italia SSD è difesa dagli avvocati Silvia Taccoli e Luigi Angeletti.

In relazione alla procedura indetta dal Comune di Torino giusta d.d. del 1° ottobre 2021, con disciplinare e capitolato pubblicati il 4 ottobre 2021, per l’affidamento della concessione in gestione sociale dell’impianto sportivo comunale “Villa Glicini”, l’Ati capeggiata dal Club Scherma Torino a.s.d. (e avente fra le mandanti la Ca.Gi. s.s.d. a r.l.) risultava aggiudicataria giusta d.d. del 22 aprile 2022.

Con la successiva d.d. del 10 ottobre 2022, la stazione appaltante revocava tuttavia l’aggiudicazione e incamerava la prestata cauzione provvisoria in ragione della situazione d’irregolarità contributiva riscontrata in capo alla mandante Ca.Gi.

Avverso il provvedimento proponeva un primo ricorso davanti al Tribunale amministrativo per il Piemonte il Club Scherma (sub r.g. n. 1096/2022) deducendo, in sintesi, che la certificazione Inps/Inail richiamata dall’amministrazione ai fini della disposta revoca si limitava a dar conto di una pendenza in essere, ma non dava prova di un definitivo accertamento in danno della Ca.Gi., tanto che quest’ultima era stata ammessa a un piano di rateizzazione già prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande alla gara, e aveva successivamente ottenuto Durc positivo, rispetto al quale non può rilevare il precedente Durc negativo, relativo in parte proprio a contributi oggetto di rateazione, e comunque superato dal successivo Durc positivo. Analogo ricorso proponeva la mandante Ca.Gi. (sub r.g. n. 1111/2022), impugnando anche il suddetto Durc negativo, e deducendo, fra l’altro, che l’intero importo recato da tale Durc risultava conteggiato nei piani di rateizzazione concessi, e l’accertamento negativo era dovuto solo al ritardo nel pagamento di alcune rate, poi integralmente sanato; allo stesso modo, difettava il necessario requisito della gravità della violazione previsto dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Torino e della controinteressata Scherma Italia s.s.d. a r.l., destinataria frattanto della proposta di aggiudicazione, previa riunione respingeva entrambi i ricorsi.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Club Scherma Torino.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.