Respinto il ricorso di Anas contro Plus e Strada dei Parchi
Pubblicato il: 5/4/2024
Nel contenzioso, Anas S.p.A. è affiancata dall'avvocato Francesco Vetrò; Plus S.r.l. è assistita dagli avvocati Sonia Macchia e Stefano Vinti; Strada dei Parchi S.p.A. è difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Sara Di Cunzolo.
Con l’appello in epigrafe la società Anas S.p.a. ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lazio n. 17316 del 2023 che ha accolto, nei confronti della medesima società, il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti con cui la ricorrente in primo grado, odierna appellata, Plus S.r.l., aveva chiesto “l’annullamento” del silenzio serbato in relazione all’istanza notificata a mezzo Pec il 2 febbraio 2021 (poi reiterata in data 11 giugno 2021), per il cui tramite la medesima aveva sollecitato Anas S.p.a., la società Strada dei Parchi S.p.a. e Roma Capitale a procedere all’acquisizione sanante delle aree di sua proprietà, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 ovvero alla restituzione delle stesse previa riduzione in pristino, con contestuale domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Nell’ambito del giudizio di primo grado, il T.a.r. ha disposto una c.t.u. per l’esatta identificazione e delimitazione dei terreni di proprietà della società ricorrente in prime cure che sono stati oggetto della dedotta occupazione illegittima, nonché per l’individuazione delle procedure di esproprio, degli enti pubblici coinvolti e degli esiti delle procedure stesse. La consulenza tecnica ha accertato che le particelle per cui è causa risultano ancora intestate alla Plus S.r.l. e che le stesse sono state occupate e irreversibilmente trasformate per effetto della costruzione del tratto autostradale de quo.
All’esito del giudizio, il Tribunale ha ritenuto che il soggetto obbligato a provvedere sull’istanza della società ricorrente fosse da individuarsi in Anas S.p.a., riconoscendo in capo a quest’ultima la qualità di ente che “utilizza i beni immobili” e che “gestisce le tratte autostradali A24 e A25".
A tal fine, il T.a.r. ha tenuto conto anche degli ultimi interventi normativi richiamati in precedenza e, in particolare, del d.l. n. 68/2022, convertito nella l. n. 108/2022, con cui è stata risolta ex lege la concessione di cui era titolare Strada dei Parchi S.p.a., sancendo il trasferimento della gestione dell’autostrada, sia pure in via temporanea, ad Anas S.p.a.. Il Tribunale ha, invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società Strada dei Parchi S.p.a. e di Roma Capitale, con loro estromissione dal giudizio, in quanto le stesse erano risultate estranee sia rispetto all’occupazione e trasformazione del bene, sia rispetto alla sua attuale gestione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Anas S.p.a., formulando due distinte censure, mentre Plus S.r.l. non ha proposto impugnazione incidentale rispetto al capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione di Strada dei Parchi S.p.a. e di Roma Capitale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.