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Respinti i ricorsi di alcune cliniche lucane contro i tetti di spesa ambulatoriali in Regione Basilicata


Pubblicato il: 5/6/2024

Nel contenzioso, Centro di Fisiokinesiterapia Melandro S.r.l., Poliambulatorio Sanitas S.r.l. e Centro Medico Lucano sono affiancati dagli avvocati Alfredo Contieri e Francesco Scittarelli; Dr. Porsia S.r.l. è assistita dagli avvocati Francesco Bonito Oliva e Francesco Buscicchio; Regione Basilicata è difesa dall'avvocato Maddalena Bruno.

Le aziende sanitarie di rieducazione e riabilitazione poc'anzi menzionate hanno avanzato ricorso avverso la sentenza non definitiva del Tar Basilicata in epigrafe meglio indicata, con cui sono stati parzialmente respinti il suo ricorso e i motivi aggiunti volti all’annullamento degli atti di fissazione dei tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale relativi all’anno 2022 (ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio al fine di decidere la residua censura relativa alla determinazione dell’Azienda sanitaria locale di Potenza di pagare l’extrabudget fino al 20 settembre 2022).

Il primo giudice ha reputato non illegittima la determinazione dell’Amministrazione di utilizzare come criterio base per la fissazione dei tetti di spesa per l’anno 2022 il consuntivo relativo all’anno 2014, evidenziando che ciò è avvenuto perché tutte le successive delibere di riparto sono state annullate in sede giurisdizionale.

In particolare, secondo il Tar Basilicata, in assenza di ulteriori dati validi, l’Amministrazione non illogicamente ha ritenuto che, «nell’attuale stato di fatto, e a notevole distanza di tempo dalla conclusione delle singole annualità, il criterio dotato di maggiore attendibilità e obiettività, in grado di assicurare in via postuma la programmazione della spesa sanitaria con la tutela dell’affidamento delle strutture e la certezza dei rapporti giuridici sia dunque quello del riferimento al consuntivo dell’esercizio 2014, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso dell’anno».

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.