Pronuncia del CdS in materia di contributi dovuti dagli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche
Pubblicato il: 5/6/2024
Nella vertenza, Sky Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori; Wind Tre S.p.A. è assistita dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi; Poste Italiane S.p.A. è difesa dall'avvocato Flavia Speranza; Telecom Italia Sparkle S.p.A. è rappresentata dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi; Wind Tre S.p.A. è assistita dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi.
Considerato che i ricorsi in appello in epigrafe riguardano, in sostanza, i medesimi atti e, in particolare, le delibere e gli atti con i quali l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione ha determinato presupposti e condizioni dei contributi generalmente dovuti dagli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media per l’anno 2022, e che, pertanto, può procedersi alla riunione di tali giudizi stante la sussistenza di una connessione oggettiva tra gli stessi e tenuto conto dell’esito processuale degli stessi deciso dal Collegio nella camera di consiglio dell’11.4.2024.
Considerato che, come evidenziato nelle ordinanze rese dalla Sezione nei giudizi in epigrafe, con la sentenza n. 10635/2023 (emessa dopo il deposito del ricorso in appello), la Sezione ha, pur in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermato l’annullamento delle delibere n. 376/21/CONS del 18 novembre 2021 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche”, n. 228/21/CONS della medesima Autorità, recante “Rendiconto ex articolo 34, comma 2-ter del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Anno 2020”, n. 429/21/CONS della medesima Autorità, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, oggetto, ex aliis, anche del presente giudizio.
Considerato che la sentenza n. 10635/2023 della Sezione risulta transitata in rem iudicatam, essendo anche decorso il termine (dimidiato ex art. 119 c.p.a.) per proporre il ricorso per cassazione o la revocazione ordinaria.
Ritenuto, pertanto, di dichiarare, in riforma delle sentenze impugnate, improcedibili i ricorsi introduttivi dei giudizi per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti: i) riunisce i ricorsi in appello in epigrafe; ii) in riforma delle sentenze appellate, dichiara improcedibili i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, dichiara improcedibili i ricorsi in appello principali e incidentali indicati in epigrafe; iii) compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite del doppio grado dei giudizi riuniti.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Sara Fiorucci - Caravita di Toritto & Associati
Roberto Santi - Caravita di Toritto & Associati
Ottavio Grandinetti - Grandinetti Studio Legale
Francesco Saverio Cantella - Lattanzi Cardarelli Avvocati
Francesco Cardarelli - Lattanzi Cardarelli Avvocati
Filippo Lattanzi - Lattanzi Cardarelli Avvocati
Flavia Speranza - Speranza Flavia