Respinto il ricorso del MISE contro Mediatouring S.r.l.
Pubblicato il: 5/7/2024
Nel contenzioso, Mediatouring S.r.l. è affiancata dall'avvocato Massimo Oddo.
Con l’appello in esame il Ministero odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 7645 del 2021 del Tar Lazio, recante accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla società, odierna appellata, per l’annullamento della graduatoria definitiva relativa alle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale nonché dell'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari.
All’esito del giudizio di primo grado il Tar accoglieva il ricorso nella parte relativa al riconoscimento delle spese tecnologiche di cui all’area C.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello: - violazione dell’art. 6 del DPR 146/17 e dell’art. 4 comma 4 del DM 20.10.2017, nonché dell’art. 3 della L. 136/10; - violazione degli artt. 2702 e 2697 cc e dell’art. 6 del DPR 146/2017, per mancanza di requisiti della fattura quietanzata.
La società Mediatouring appellata, originaria ricorrente, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.