Improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse nel ricorso di Ryanair contro AGCM
Pubblicato il: 5/7/2024
Nel contenzioso, Ryanair Dac è affiancata dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, Matteo Castioni e Irene De Beni.
Ryanair Dac ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 09491/2021, resa tra le parti, L'e/o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 9491 del 2021, emessa in data 26 maggio 2021, pubblicata in data 2 settembre 2021 e non notificata (di seguito “Sentenza”), con la quale è stato respinto il ricorso in primo grado sub R.G. n. 4230 del 2015 presentato da Ryanair per l'annullamento (i) del provvedimento del 17 settembre 2014, notificato in data 19 settembre 2014 (prot. n. 0044682) di rigetto degli impegni presentati dal professionista in data 25 luglio 2014 (“Provvedimento di Rigetto”), (ii) del provvedimento del 29 ottobre 2014 (prot. n. 0050745) di chiusura dell'istruttoria in anticipo rispetto al termine originariamente previsto e convocazione in audizione e (iii) del provvedimento n. 25247 (prot. n. 0012134) relativo alla conclusione del procedimento istruttorio PS/8378 (“Procedimento”), deliberato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“Autorità” o “AGCM”) nell'adunanza del 19 dicembre 2014 e notificato al professionista in data 19 gennaio 2015 (“Provvedimento”), per presunta violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 lettera d) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale.
Vista la dichiarazione di rinuncia all’appello formulata dalla società appellante con atto depositato in data 26 marzo 2024; atteso che tale declaratoria, seppur priva dei requisiti formali di estinzione, evidenzia la sussistenza dei presupposti di improcedibilità per il sopravvenire della carenza di interesse alla decisione (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. III , 20/11/2023 , n. 9898); considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.