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Accolto il ricorso di Toptel in materia di quantificazione dei benefici per le piccole emittenti redio-televisive


Pubblicato il: 5/7/2024

Nel contenzioso, Toptel S.r.l. è affiancata dagli avvocati Nicola Massafra e Maria Raffaella Adilardi.

Con l’appello in esame la società odierna parte appellante, impugnava la sentenza n. 1809 del 2021 del Tar Lazio, recante rigetto dell’originario gravame.

Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società per l’annullamento della determina del Mise, prot. n. 44849, del 17 luglio 2019, notificata in pari data, “Bando annualità 2012 – concessione contributi a emittenti televisive locali ex l. n. 448/1998 e d.m. n. 292/2004 – Lazio e Campania – Toptel s.r.l. titolare dell’emittente CANALEZERO – conclusione del procedimento di revoca e contestuale recupero dell’importo percepito” con cui è stato revocato l’importo complessivo del contributo di euro 50.480,53, quale somma del contributo assegnato di euro 30.215,81 per la Regione Campania ed euro 20.264,72 per la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 45, comma 3, della Legge n. 448/1998 e del Regolamento adottato con D.M. 292/2004, alla società “TOPTEL S.R.L.”, per l’annualità 2012, non più spettante, a seguito della perdita del requisito previsto dall’art. 1, comma 2, del d.m. n. 292/2004 per l’annualità 2012, procedendosi al recupero dell’importo di euro 45.432,46, corrispondente alla somma degli acconti del 90% dei contributi già assegnati e percepiti dalla società “TOPTEL S.R.L.”.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello: - error in iudicando e procedendo. eccesso di potere per travisamento, sviamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia, abnormità della sentenza impugnata, difetto e travisamento di istruttoria e errata motivazione, contraddittorietà, illogicità, violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento, ingiustizia manifesta in quanto le doglianze, le argomentazioni e la documentazione presentata dalla società Toptel non sono state affatto considerate né sono state oggetto di riflessione da parte del Tar e del Mise.

Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado di giudizio compensate.