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Inammissibilità del ricorso di Marina di Cervia S.r.l. relativo agli adempimenti contrattuali della concessione portuale di Cervia


Pubblicato il: 5/7/2024

Nella vertenza, la società Marina di Cervia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Angelo Clarizia; il Comune di Cervia è assistito dagli avvocati Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso.

La S.r.l. Marina di Cervia chiede la revocazione della sentenza di cui in epigrafe con cui il Consiglio di Stato, Sezione VII, pronunciando sugli appelli n. 5425/2019 e n. 6176/2020, previa loro riunione, li ha respinti, tuttavia compensando le spese del giudizio.

I ricorsi erano stati proposti dalla s.r.l. Marina di Cervia, quale concessionaria della costruzione e gestione del porto turistico di Cervia, per l’annullamento degli atti con cui l’Amministrazione comunale di Cervia aveva dapprima approvato il regolamento dell’infrastruttura (ordinanza del 18 luglio 2012, n. 214), nella parte in cui erano stati introdotti obblighi di manutenzione ad essa non riferibili; e quindi la decadenza della concessione successivamente disposta per plurimi inadempimenti della concessionaria, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. f), cod. nav. (determinazione del 10 marzo 2016, n. 297), oltre agli atti connessi, tra cui lo stesso regolamento portuale.

La domanda di revocazione censura l’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., in cui sarebbe caduto il giudice di appello.

Il Comune di Cervia ha chiesto che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile e che, in ipotesi di suo accoglimento, vengano comunque respinte in sede rescissoria le impugnative proposte avverso le sentenze di primo grado di cui in premessa.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna la società ricorrente a rifondere in favore del Comune di Cervia le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.