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Improcedibilità per carenza di interesse nel ricorso di Centro Servizi Ambientali S.r.l.


Pubblicato il: 5/8/2024

Nella vertenza, Centro Servizi Ambientali S.r.l. è affiancato dall'avvocato Leopoldo Di Bonito; Regione Lazio è assistita dagli avvocati Stefania Ricci e Teresa Chieppa; il Comune di Castelforte è difeso dall'avvocato Enrico Morigi; il Comune di San Vittore Del Lazio è assistito dall'avvocato Laura Borraccio; il Comune di Formia è affiancato dall'avvocato Marco Orlando.

La C.S.A. S.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 11362 del 2017 che ha respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento, da un lato, del provvedimento prot. n. GR/02/16/52283, per il cui tramite la Regione Lazio ha riconosciuto che l’impianto di trattamento dei rifiuti della C.S.A. S.r.l. che si trova nel Comune di Castelforte è soggetto all’applicazione del c.d. benefit ambientale e, dall’altro lato, della nota del 16 febbraio 2016, prot. n. 1369, dell’anzidetto Comune, recante la richiesta dei dati relativi ai Comuni conferenti e alla quantità di rifiuti conferiti presso l’impianto in questione a partire dal 14 agosto 2013.

Con atto depositato in data 7 novembre 2023, la parte appellante ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, poiché, con determina G11211 del 16 agosto 2023, l’impianto oggetto del presente giudizio è stato autorizzato anche al trattamento “della frazione umida del rifiuto tal quale mediante stabilizzazione biologica”, diventando, in tal modo, un impianto di preselezione, come tale assoggettato a benefit ambientale.

In considerazione della sopravvenuta modifica dell’impianto e della correlata nuova autorizzazione al trattamento della frazione umida dei rifiuti risulta, infatti, “venuto meno il presupposto posto a base dell’esclusione dal pagamento del benefit ambientale oggetto del presente giudizio”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.