Il CdS conferma la pronuncia di primo grado di accesso agli atti per la Rino Mastrotto Group S.p.A.
Pubblicato il: 5/8/2024
Nella vertenza, il Consorzio ARICA - Aziende Riunite Collettore Acque è affiancato dagli avvocati Andrea Pavanini e Roberta Colaiocco; Rino Mastrotto Group S.p.A. è assistito dall'avvocato Gianluca Scalco; la Società Acque del Chiampo S.p.A. è difesa dall'avvocato Marco Antonio Dal Ben.
Il Consorzio ARICA ha avanzato ricorso avverso la sentenza del T.a.r. Veneto, sez. IV, 4 gennaio 2024 n. 11, che ha disposto l'annullamento del provvedimento 25 agosto 2023 prot. n. 539, conosciuto in data imprecisata, con il quale il Consorzio ARICA- Aziende riunite collettore acque ha respinto l’istanza 31 luglio 2033 prot. n.489 presentata dalla Rino Mastrotto Group S.p.a. per l’accesso ad atti e provvedimenti concernenti lo scarico nel collettore unico di trasferimento degli effluenti depurati degli impianti di trattamento delle acque reflue di Trissino, Arzignano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore e Lonigo, gestito dal Consorzio stesso.
La ricorrente appellata, impresa attiva nel settore della lavorazione e concia delle pelli, utilizza nel proprio impianto acque che al termine del processo produttivo rilascia nella fognatura come acque reflue industriali e invia per il trattamento ad un impianto di depurazione che si trova a Trissino, impianto gestito dalla Viacqua S.p.a., soggetto gestore del servizio idrico integrato nel relativo ambito.
L’impianto di depurazione di Trissino gestito dalla Viacqua è uno dei cinque impianti di questo tipo esistenti nella provincia di Vicenza; gli altri sono i tre gestiti dalla Acque del Chiampo S.p.a., ovvero gli impianti di Arzignano, di Montecchio Maggiore e di Lonigo, nonché l’unico gestito dalla Medio Chiampo S.p.a., l’impianto di Montebello Vicentino; tutti i gestori degli impianti citati, ovvero la Viacqua, la Acque del Chiampo e la Medio Chiampo, si sono poi consorziati, ed hanno dato vita al Consorzio ARICA- Aziende riunite collettore acque, attuale intimato appellante, allo scopo di scaricare tutte le acque reflue industriali raccolte nel fiume Fratta attraverso un unico collettore.
Ciò posto, la ricorrente appellata ha presentato sia alla Viacqua sia al Consorzio ARICA l’istanza 31 luglio 2033 prot. n.489, con la quale, ai sensi della l. 7 agosto 1990 n.241 come istanza di accesso ovvero in alternativa del d. lgs. 14 marzo 2013 n.33 come istanza di accesso civico, ha chiesto di prendere visione e di estrarre copia di tutta una documentazione inerente l’attività di questi gestori.
Il Consorzio ARICA ha emesso il provvedimento di diniego 25 agosto 2023 prot. n. 539.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe (ricorso n.248/2024 R.G.), respinge l’appello principale; dichiara improcedibile l’appello incidentale. Condanna in solido il Consorzio appellante e la Acque del Chiampo S.p.a. a rifondere all’appellata Rino Mastrotto S.p.a. le spese del grado di giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00) complessivi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.