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Rigettato il ricorso di Milanofiori 2000 per il contributo MM


Pubblicato il: 5/8/2024

Nel contenzioso, Milanofiori 2000 S.r.l. è affiancata dagli avvocati Roberto Invernizzi e Maria Alessandra Sandulli; il Comune di Assago è difeso dagli avvocati Giovanni Brambilla Pisoni e Andrea Manzi.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto dichiararsi la nullità ex artt. 23 e 42 Cost., 28 l. 1150/1942, 46 l.r. 12/2005 e 11 l. 241/1990 in relazione agli artt. 1418, 1325 comma 1 n. 2, 1343 e 1344 c.c. degli “atti unilaterali di impegno” da lei sottoscritti l'1 ottobre 2001 e 22 novembre 2002, nonché, con riferimento alla pattuizione con il Comune in data 21 dicembre 2010, quanto agli elementi denominativi “Primo Contributo MM” e “Contributo Straordinario MM” e con riferimento alla pattuizione speciale sub art. 9 della convenzione del PPD4 sottoscritta a margine della seconda variante a esso, in quanto tutti afferenti all'assunzione di obblighi assolutamente privi di causa, secondo la legge urbanistica e sulla contrattualistica pubblica, oltre che nulli, per non essere stati redatti nelle forme ex art. 48 l. 89/1913, e per la conseguente condanna del resistente alla restituzione di quanto già prestato, con rivalutazione e interessi sino al pagamento, nonché per la condanna del medesimo a risarcire il maggior danno finanziario derivante dalla mancata disponibilità per anni delle somme in questione.

A supporto del gravame, la società Milano Fiori S.r.L., proprietaria di un compendio qualificato quale zona PPD4, per il quale era prevista l’attuazione con un Piano Particolareggiato ex art.13 della legge urbanistica, approvato nel 2005, espone come la controversia attiene al tema dei costi di realizzazione del prolungamento della linea 2 della Metropolitana Milanese sino ad Assago, dunque si tratta di oneri estranei a quelli di urbanizzazione del Piano Particolareggiato, pertenendo a detta opera pubblica infrastrutturale, non di competenza della parte appellante; nel 2002, il comune chiese l’ulteriore somma di euro 2.417.520,00 (euroduemilioni e quattrocentodiciassettemila cinquecentoventi,00), sicché la parte effettuò i relativi pagamenti per totali 13.455.410,21 (eurotredicimilioniquattrocentocinquantacinque,21).

Ritenendo gli atti affetti da innumerevoli nullità, la parte impugnò i predetti atti unilaterali di impegno innanzi al TAR della Lombardia- sede di Milano, rappresentando che detti vincoli non le avevano fatto conseguire alcuna altra utilità, rispetto a quelle che già le spettavano per legge, anche considerando che gli interventi per il prolungamento della metropolitana – finalizzati ad ottenere un potenziamento del servizio di trasporto pubblico fra i due comuni nell’area Sud Milano - rappresentavano attività di competenza istituzionale esclusiva delle PP.AA., che li avevano promossi e progettati in modo del tutto indipendente dal PPD4 di cui all’accordo intercorso con la parte appellante.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso, ritenendo sussistesse uno stretto collegamento tra gli atti unilaterali e la Convenzione Urbanistica.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (eurotremila,00).