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Accolto il ricorso tributario di FTL Rossi S.r.l. e Bulgheroni S.p.A.


Pubblicato il: 4/18/2024

Nella vertenza, FTL Rossi S.r.l. e Bulgheroni S.p.A. sono assistiti dagli avvocati Leonardo Pallotta e Antonello Martinez.

La Bulgheroni spa e la FTL Rossi srl hanno impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T003507000 emesso dall’Agenzia delle entrate per imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Con l’atto in questione la cessione di quote sociali della FTL Rossi srl dalla Ferro Tubi Lamiere Rossi spa (poi incorporata dalla Bulgheroni spa) a favore di Bulgheroni Gianantonio, stipulata in data 31.5.2013 e registrata il 3.6.2013 al n. 3507 serie IT, veniva riqualificata come cessione di ramo d’azienda, in considerazione degli atti precedenti, finalizzati alla produzione di quell’unico effetto (aumento di capitale della FTL Rossi srl sottoscritto dalla Ferro Tubi Lamiere Rossi spa con conferimento di ramo d’azienda e altra cessione di quote della FTL Rossi srl a favore di Bulgheroni Gianantonio).

La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Varese, con sentenza n. 213/17, accoglieva i ricorsi osservando che l’Agenzia aveva violato l’art. 10 bis comma 8 in quanto nell’atto impugnato non aveva preso posizione sulle difese delle parti esposte in memorie né aveva motivato sulla supposta condotta abusiva, cosicché l’atto era privo di motivazione.

L'appello erariale veniva accolto, con la sentenza in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, la quale osservava quanto segue: l’atto impugnato era stato ampiamente motivato; non vi era l’obbligo per l’Amministrazione di riportare le osservazioni del contribuente, laddove queste non costituivano “fatti nuovi”; nel caso di specie si era fatta applicazione dell’art. 20 d. P.R. n. 131/1987 che non configura una disposizione antielusiva, cosicché non vi era l’obbligo di un contraddittorio preventivo.

Inoltre, proseguiva la CTR, secondo l’art. 20 nell’interpretazione degli atti, ai fini dell’imposizione, deve darsi rilievo preminente alla causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti; in questo caso, la sequenza degli atti rivelava che l’intera operazione, attraverso l’aumento del capitale sociale con conferimento di ramo d’azienda e il successivo trasferimento totalitario delle quote, aveva realizzato un’unica fattispecie, ancorché a formazione progressiva, con produzione di un unico effetto finale e cioè la cessione del ramo d’azienda dalla Ferro Tubi Lamiere Rossi spa (ora Bulgheroni spa).

Avverso questa sentenza le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrati con memoria.

La Cassazione accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso iniziale delle contribuenti; compensa integralmente le spese di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.