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Esprinet vince il contenzioso tributario in materia di imposizione sulle dichiarazioni di intenti


Pubblicato il: 4/20/2024

Nel contenzioso, Esprinet S.p.A. è affiancata dagli avvocati Massimo Antonini, Irene Pellecchia, Tonio Di Iacovo e Benedetta Rossi.

La società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli per IVA 2013, con il quale l’Ufficio contestava la mancata esecuzione del doveroso controllo circa la presenza, quanto alle operazioni oggetto di rilievo, in capo alla cessionaria società KOMAR s.r.l. dei requisiti necessari per essere considerata esportatrice abituale; da ciò derivava la violazione dell’art. 8 c. 1 lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972 stante la falsità della dichiarazione di intenti da quest’ultima società rilasciata.

La CTP rigettava il ricorso; la ESPRINET s.p.a. gravava tal pronuncia di appello; con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello e riformava la pronuncia impugnata ritenendo che le procedure di controllo preventivo poste in essere dalla contribuente erano state idonee ad escludere la partecipazione della stessa alla frode posta in essere dalla cessionaria KOMAR s.r.l.

Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la società contribuente. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle proprie ragioni.

All’adunanza camerale del 26 aprile 2022, di fronte alla sesta sezione della Corte, il Collegio rilevava che parte controricorrente eccepiva in memoria ex art. 380 bis c.p.c. una ulteriore ragione di inammissibilità (o meglio di improcedibilità) del ricorso per cassazione, in quanto redatto e notificato in forma telematica ma depositato in forma analogica; poiché la specifica questione così posta non risultava di immediata evidenza decisoria, si disponeva la trattazione della controversia in pubblica udienza.

La Cassazione rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte controricorrente che liquida in euro 7.000,00 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente.