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Accolto il ricorso di Keppel Seghers per il rimborso IVA per l'acquisto di forni industriali turchi


Pubblicato il: 4/22/2024

Nel contenzioso, Keppel Seghers Belgium NV è affiancata dall'avvocato Massimo Fabio.

La contribuente, società di diritto belga, esercente l’attività di progettazione e costruzione di impianti idrici, biosolidi e per il trattamento dei rifiuti, nel periodo novembre-dicembre 2016, acquistava dal proprio fornitore turco forni industriali, corrispondendo l’IVA in Dogana per un importo di euro 147.708,59.

I prodotti acquistati venivano successivamente inviati ad un terzista per sottoporli a lavorazioni, quindi, nel corso del 2017, erano esportate verso la Shensen Energy Logistics Company Ltd, cliente cinese.

L’odierna ricorrente si avvaleva della procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972, quale soggetto non residente e privo di organizzazione in Italia, ove aveva realizzato unicamente operazioni di importazione nell’anno 2016. L’istanza di rimborso riferita a detta annualità veniva presentata attraverso il portale elettronico dello Stato belga, quindi contestualmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate di Pescara.

L’Ufficio negava il diritto al rimborso in quanto la contribuente aveva posto in essere nel 2017 operazioni rilevanti in Italia.

La CTP di Pescara accoglieva il ricorso della contribuente, escludendo sussistessero cause ostative in relazione alla procedura di rimborso esperita.

La CTR dell’Abruzzo accoglieva, invece, l’appello erariale, sottolineando che “il periodo di riferimento” menzionato dall’art. 38-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972 ha rilievo unicamente in relazione alla verifica del presupposto dell’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, non per quello della effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili, quale profilo ostativo all’attivazione della procedura di rimborso.

La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due motivi. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente avverso il provvedimento di diniego della richiesta di rimborso. Compensa le spese del giudizio.

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