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Accolti i ricorsi di Bianco Igiene Ambientale e Ecotecnica per i servizi di spazzamento delle strade e di raccolta e smaltimento rifiuti


Pubblicato il: 5/8/2024

Nei contenziosi, Igiene Ambientale S.r.l. ed Ecotecnica S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Luigi e Pietro Quinto; il Comune di Bagnolo del Salento e il Comune di Cannole sono assistiti dall'avvocato Domenico Mastrolia.

Con contratto Rep. n. 3 del 29 gennaio 2009, il Consorzio ATO LE/2 ha affidato, a seguito di gara pubblica, all’ATI costituita da Ecotecnica s.r.l. (mandataria), Bianco Igiene Ambientale s.r.l. e Armando Muccio s.r.l., l’esecuzione dei servizi di spazzamento delle reti stradali e delle aree pubbliche, di raccolta indifferenziata e differenziata e di trasporto R.S.U. di nove comuni appartenenti al suddetto ATO, tra i quali i Comuni di Bagnolo del Salento, Cannole e Sternatia.

La durata dell’appalto era fissata in nove anni dall’effettivo inizio del servizio. Allo scadere del contratto, i Comuni di Bagnolo e di Cannole hanno adottato una ordinanza sindacale d’urgenza, di identico contenuto, con la quale hanno disposto la prosecuzione del servizio fino alla nuova aggiudicazione.

Diversamente, il Comune di Sternatia ha adottato una determina dirigenziale avente comunque le stesse premesse e considerazioni. La società appellante, con istanza del 14 novembre 2022 rivolta al Comune resistente, ha chiesto la revisione dei prezzi per il periodo da maggio 2013 ad aprile 2022.

A fronte dell’inerzia della PA, ha poi agito con una azione avverso il silenzio, limitatamente al periodo dal giugno 2015 al novembre 2018, di in cui il servizio è stato espletato in forza di un’ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco.

Nel giudizio di primo grado, il TAR, nella stessa camera di consiglio, ha accolto parzialmente i due ricorsi (solo per il primo periodo coperto dal contratto) avverso i Comuni di Bagnolo e di Cannole (che avevano adottato una ordinanza sindacale d’urgenza), mentre ha accolto integralmente il ricorso (per entrambi i periodi) contro il Comune di Sternatia (che, invece, aveva adottato una determina dirigenziale).

Con ricorso in appello, la società ha lamentato l’erroneità della sentenza per non aver qualificato l’ordinanza contingibile e urgente quale mero atto di proroga del precedente contratto, con conseguente applicazione dell’istituto della revisione prezzi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina al Comune di Bagnolo del Salento di adottare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, un provvedimento espresso sull’istanza di revisione dei prezzi presentata dalla società appellante anche con riferimento al periodo dall’11 maggio 2018 all’11 novembre 2018. In caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato al Comune resistente, nomina fin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Lecce o un suo delegato, affinché provveda a concludere il procedimento e ad adottare il sopra indicato provvedimento entro l’ulteriore termine di 30 giorni successivi al termine assegnato alla P.A.