Respinto il ricorso di Sol.Co. Civitas per l'affidamento dell'appalto di servizi educativi, assistenziali e di mediazione
Pubblicato il: 5/9/2024
Nel contenzioso, Sol.Co. Civitas Consorzio tra Cooperative Sociali è affiancato dagli avvocati Marco Masi e Maria Cristina Fabbretti; Nuovo Circondario Imolese è assistito dall'avvocato Silva Gotti; la Cooperativa Sociale Quadrifoglio SC Onlus è difesa dagli avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana.
La società appellante, che ha partecipato al Lotto 3 –– Comune di Medicina – CIG 9284063B25 alla gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi educativi, assistenziali, di mediazione e altri per i Comuni di Imola, Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna, Mordano, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio, ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per l'Emilia Romagna, Bologna (sezione seconda) n. 563, pubblicata il 9 ottobre 2023, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso la determinazione n. 199/2022 del Circondario di aggiudicazione del lotto 3 alla controinteressata, la comunicazione di aggiudicazione , ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50 del 20216, nonché i verbali di gara e i documenti contenenti il giudizio di congruità dell’offerta della Cooperativa Quadrifoglio S.C. Onlus.
Ad avviso di parte appellante la sentenza sarebbe erronea laddove il giudice di primo grado ha ritenuto corretto l’operato del R.U.P. in sede di verifica dei costi della manodopera, eseguita contestualmente alla verifica dell’anomalia ed ha considerato regolare l’offerta presentata dalla controinteressata Cooperativa sociale Quadrifoglio s.c. Onlus, nonostante fosse stato violato il costo della manodopera.
Parte appellante deduce l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui non ha ritenuto raggiunta la prova che l’offerta presentata dalla controinteressata fosse formulata in perdita. E, infatti, ad avviso dell’appellante se fosse stato correttamente eseguito il computo del costo della manodopera sarebbe emersa l’assenza di qualsiasi utile di impresa e l’esecuzione della commessa in perdita con conseguente inattendibilità dell’offerta.
Il Nuovo Circondario Imolese si è costituito in giudizio ed ha concluso per la reiezione dell’appello. La Cooperativa sociale Quadrifoglio S.C. Onlus si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante alla rifusione in favore del Nuovo Circondario Imolese e della Cooperativa sociale Quadrifoglio S.C. Onlus alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.000,00, in ragione di euro 3.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.