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Accolti i ricorsi di Vapour e Olox per la commercializzazione di sigarette elettroniche e prodotti correlati


Pubblicato il: 5/9/2024

Nel contenzioso, Vapour International DOO e Olox S.r.l. sono affiancati dagli avvocati Dario De Blasi e Alberto Gava.

Le società appellanti svolgono rispettivamente la commercializzazione a distanza (via web) in favore di soli punti vendita/operatori di settore di sigarette elettroniche, microinalatori elettrici e prodotti liquidi da inalazione la Vapour International d.o.o., società di diritto croato; e di rappresentante fiscale in Italia di questa la Olox s.r.l.; entrambe agiscono nel presente giudizio contro i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui è stato inibito l’esercizio in Italia dell’attività commerciale in questione. Più precisamente, con nota in data 24 dicembre 2021, prot. n. 494678, era ordinata l’inibizione di vari siti internet utilizzati per la vendita a distanza da vari operatori del settore, tra cui quello utilizzato dalla Vapour International. Con successiva nota del 21 gennaio 2022, prot. n. 27468, resa su richiesta di chiarimenti, erano spiegate le ragioni dell’inibizione.

A quest’ultimo riguardo, con l’atto da ultimo menzionato era precisato che la società croata ricorrente era priva «dell’autorizzazione alla gestione del deposito fiscale» e non aveva dato comunicazione preventiva del sito; le carenze contestate era considerate come violazione degli artt. 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE), e 62-quater del testo unico sulle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; ed inoltre dell’art. 10 delle disposizioni di attuazione, di cui alla determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 18 marzo 2021, prot. n. 83685.

Con separati ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le società destinatarie dei provvedimenti sopra richiamati e così motivati ne hanno dedotto l’illegittimità, per avere erroneamente supposto che il deposito fiscale costituisca un requisito necessario per l’attività di vendita transfrontaliera a rivenditori situati in Italia dei sopra menzionati prodotti. In contrario le medesime società sostengono che a questo scopo sarebbe sufficiente la nomina di un rappresentante fiscale, incaricato di adempimenti e obblighi strumentali al pagamento delle accise e ai controlli amministrativi delle competenti autorità nazionali, con effetto equivalente agli obblighi inerenti alla gestione di un deposito fiscale, che si assume invece necessario solo in caso di vendita diretta ai consumatori.

Riuniti i ricorsi per connessione, con la sentenza indicata in epigrafe l’adito Tribunale amministrativo li ha respinti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie e, per l’effetto, accoglie i ricorsi e annulla gli atti con essi impugnati.