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Il CdS conferma la revoca della qualificazione di agenzia per il lavoro alla Oppotunity Job


Pubblicato il: 5/9/2024

Nella vertenza, la società Opportunity Job S.c. a r.l. è affiancata dall'avvocato Roberto Santucci.

L’odierna appellante, Opportunity Job S.c. a r.l., ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il provvedimento di revoca della autorizzazione allo svolgimento dell'attività di agenzia per il lavoro, e la contestuale cancellazione dall’Albo informatico emesse nei suoi confronti dall’Anpal.

L’Amministrazione ha fondato il provvedimento tutorio, evidenziando che: «a seguito di successive scissioni e fusioni societarie e senza alcuna comunicazione preventiva a questa Amministrazione … la nuova società Opportunity Jobs S.c. a r.l. non è abilitata a svolgere le attività di somministrazione di lavoro di cui alla sezione I di Albo informatico, in quanto sprovvista del titolo autorizzativo».

La società ricorrente, in prime cure, nel reiterare di avere un interesse ad agire, trattandosi nella specie di scissione neutra, ha rimarcato la legittimità del subentro della Opportunity Job S.c. a r.l. nell’attività di agenzia per il lavoro, contestando frontalmente gli argomenti a sostegno del provvedimento tutorio che, a suo dire, sarebbero alquanto astratti e allegatamente ininfluenti.

Costituitasi in primo grado l’Anpal si è opposta all’accoglimento del ricorso e della connessa domanda incidentale di sospensione. Con l’ordinanza n. 4503 del 9 novembre 2023 il Tribunale ha dato poi atto della rinuncia all’istanza cautelare resa a verbale dalla società Opportunity Job S.c. a.r.l. Con la sentenza n. 10412 del 10 maggio 2023, infine, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva della ricorrente.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Opportunity Job s.c. a r.l., e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con la conseguente accoglimento del ricorso, proposto in prime cure.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dalla Opportunity Job S.C. A R.L., lo respinge e per l’effetto conferma, anche ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Pone definitivamente a carico di Opportunity Job S.C. A R.L il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

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