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Respinto il ricorso di Elleci Service per la fornitura di servizi postali delle carte dei servizi


Pubblicato il: 5/10/2024

Nel contenzioso, Elleci Service S.r.l. è affiancato dall'avvocato Giovanni Pennica.

Con l’appello in esame la società Elleci Service S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 10113 del 2021 con cui il Tar Lazio (Sez. Terza-Ter) ha respinto l’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte avverso il provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) di cui alla delibera n. 41/20/CONS recante ordinanza ingiunzione per la violazione delle disposizioni della “Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi (approvata con delibera n. 413/14/CONS)”, adottata il 18 febbraio 2020.

In particolare, l’Autorità ha contestato inizialmente a Elleci le seguenti condotte: a) l’omessa pubblicazione sul proprio sito internet della carta dei servizi prevista dalla citata direttiva (o un link attraverso il quale si poteva accedere); b) la mancanza dell’indicazione completa dei prezzi per i diversi servizi e degli standard di qualità previsti per ciascuno di essi; c) la mancanza, sempre sul predetto sito web della Società, della modulistica per presentare la domanda di conciliazione e il formulario per la risoluzione delle controversie dinnanzi all’Autorità, ai sensi della delibera n. 184/13/CONS e uno schema riassuntivo dei rimborsi o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio; d) l’omissione dei riferimenti dei servizi gratuiti di assistenza clienti.

All’esito del procedimento, nel corso del quale la società accedeva all’oblazione per le condotte sub. a) e d), l’Autorità, richiamando anche l’art. 21, comma 6, del d.lgs. 261 del 1999, ha intimato alla odierna appellante di pagare la somma complessiva di 30.000 € a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie di cui 20.000 €, per la condotta sub b), 10.000 € per la condotta sub c).

Elleci ha quindi impugnato il provvedimento sanzionatorio dinanzi al TAR del Lazio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di AGCOM che vengono liquidate in 6.000 Euro (seimila/00) oltre accessori di legge.