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Accolto il ricorso di Wind Tre S.p.A. per l'attivazione di un nuovo impianto di telecomunicazione nel Comune di Favara


Pubblicato il: 4/23/2024

Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Sartorio.

L’appellante rappresenta di avere chiesto, unitamente alla Cellnex Italia S.p.A., al Comune di Favara, l’autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 occorrente per l’installazione ed attivazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni sul fondo di proprietà privata sito alla via Emanuela Setti Carraro s.n., censito in catasto al foglio 41, particella n. 1895, sub. 1.

Con nota comunicata in data 11 ottobre 2023 il Comune di Favara rigettava l’istanza poiché in relazione all’appezzamento di terreno, di cui alla particella 1895 del foglio di mappa 41 era stato è già presentato un altro progetto dalla INWIT S.p.A. per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni ed il relativo provvedimento di diniego adottato nella circostanza era stato impugnato dinanzi al T.A.R. per la Sicilia dalla predetta società con ricorso presentato il 20 luglio 2023. Donde, il rigetto dell’istanza “in attesa di ulteriori provvedimenti in merito al ricorso presentato in data 20 luglio 2023”.

L’appellante impugnava il predetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per omessa comunicazione del preavviso di diniego e per il carattere soprassessorio della decisione assunta, non essendo indicate le ragioni per le quali l’esito del giudizio intentato dalla INWIT S.p.A. dinanzi al T.A.R. per la Sicilia sarebbe pregiudizievole per l’accoglimento della propria istanza.

Con sentenza n. 158/2024 pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e pubblicata il 16 gennaio 2024 all’esito della camera di consiglio celebratasi il 10 gennaio 2024 per la trattazione della proposta istanza cautelare, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. V, dichiarava inammissibile il ricorso per omessa notifica alla controinteressata INWIT S.p.A., senza statuire alcunché sulle spese processuali in ragione dell’omessa costituzione in giudizio del Comune di Favara.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni della Pubblica Amministrazione. Dichiara irripetibili le spese processuali del doppio grado di giudizio.