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Confermato l'accertamento del diritto al compenso revisionale per la Fater S.p.A.


Pubblicato il: 5/10/2024

Nella vertenza, Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1 è affiancata dagli avvocati Giorgio Calò e Barbara Vivanti; la Fater S.p.A. è assistita dagli avvocati Giovanni e Marina D'Orsogna e dall'avvocato Stefano Gattamelata.

Con ricorso di primo grado, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, la società Fater S.p.a. ha chiesto l’accertamento del diritto al compenso revisionale per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, relativamente ai contratti di fornitura di ausili con sistemi ad assorbenza per incontinenti, conclusi con l’Azienda Usl - Roma 1 e, per la conseguente condanna dell’Asl al pagamento in suo favore di € 709.729,71

Nel giudizio di primo grado la ASL le ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rappresentando che la società Fater non era titolare di una posizione giuridica di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo e, quindi, non avrebbe potuto ritenersi ammissibile la domanda di accertamento del diritto al compenso revisionale e la condanna dell’Amministrazione al suo pagamento.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 7178 del 21 maggio 2021, nel riqualificare l’azione nei termini di cui in motivazione, ha accolto la richiesta presentata dalla società Fater -eccezion fatta per l’anno 2011- e ordinato all’Azienda sanitaria intimata di provvedere sulla domanda avanzata dalla ricorrente, entro il termine di trenta giorni. In sintesi, il primo giudice, previa riqualificazione della domanda di accertamento e condanna come azione avverso il silenzio della P.A., ha ritenuto sussistente l'obbligo della Asl di provvedere sulla pretesa della Fater.

Il primo giudice, nel muovere dall’art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, là dove riconosce per i contratti di durata la clausola di revisione, ha escluso, però, il riconoscimento del diritto in via automatica: …«sottoponendolo, piuttosto ad un obbligo per l'Amministrazione di inserire nel contratto una clausola che regoli la revisione prezzi ed ad un procedimento amministrativo per l'applicazione della revisione prezzi, basato sull'istruttoria da parte dei dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio o dall'Istat». Si tratta, infatti, ha rimarcato il Tribunale, di una valutazione demandata all’ Amministrazione: … «in esito a bilanciamento di interessi tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa» (Cons. Stato, sez. II, n. 2860 del 2020).

Avverso tale decisione la ASL Roma 1 ha proposto appello, articolato sulla base di quattro motivi d’impugnazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Respinge l’appello incidentale proposto da Fater.