La Cassazione si pronuncia sul ricorso tributario della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze
Pubblicato il: 4/23/2024
Nel contenzioso, la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze è affiancata dall'avvocato Vittorio Chierroni.
La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 986/2022, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi nove avvisi di liquidazione notificatile dall’Agenzia delle Entrate in recupero dell’imposta proporzionale annuale di registro (2015-2016-2017) su contratti di locazione da essa stipulati in veste di locatrice.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha osservato che la contribuente aveva invocato l’esenzione dall’imposta di bollo e registro riconosciuta alle organizzazioni di volontariato e solidarietà per gli atti connessi allo svolgimento della loro attività, ex art. 8 legge 266/91 (l. quadro sul volontariato).
Tale esenzione non era qui riconoscibile, perché per ‘atti connessi’ dovevano intendersi non tutti indistintamente gli atti negoziali posti in essere dall’ente, ma solo quelli direttamente strumentali al perseguimento del fine istituzionale che, ex articolo 2 legge cit., deve consistere nello svolgimento dell'attività di volontariato, cioè di un'attività senza fine di lucro realizzata per esclusivi fini di solidarietà.
Per contro, l'attività di mera gestione del patrimonio, non rientrando tra i fini istituzionali dell'ente, non poteva usufruire dell'esenzione in questione (Cass.n. 19212/07).
Nel caso di specie, si verteva appunto di contratti di locazione di immobili commerciali stipulati, a canoni di mercato, con soggetti privati, dunque privi di una diretta strumentalità con l'attività solidaristica, ed invece rispondenti all'esercizio della normale autonomia negoziale disciplinata dal codice civile, come già in uguali fattispecie più volte ritenuto dalla stessa Commissione Tributaria Regionale.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00, oltre spese prenotate a debito.