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Accolto il ricorso di Piemme S.p.A. in materia di tassazione per incorporazione


Pubblicato il: 4/24/2024

Nel contenzioso, Piemme S.p.A. e Caltagirone Editore S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Gabriele Escalar e Maria Assunta Coluccia.

L’Agenzia delle Entrate in seguito a una verifica fiscale condotta dalla guardia di finanza, aveva rettificato la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2006. In particolare, veniva contestata a PIEMME s.p.a. un’operazione straordinaria consistente nell’incorporazione della Emera s.p.a., avvenuta il 13 dicembre 2006 con effetto 1° gennaio di quello stesso anno, che seguiva alla precedente scissione del 2002 con cui la stessa era stata creata, allo scopo (allora) di separare l’attività di raccolta della pubblicità (svolta da PIEMME) da quella di possesso e gestione di testate giornalistiche del Sud Italia (trasferito appunto alla nuova società Emera). Secondo l’Agenzia l’incorporazione – avvenuta nell’ambito dello stesso consolidato fiscale facente capo a Caltagirone s.p.a., di cui erano parte sia PIEMME che Emera, per il triennio 2005/2007 - era priva di ragioni economiche che non fossero quelle del risparmio d’imposta derivante dal fatto che la Emera s.p.a. aveva accumulato notevoli perdite, non scontabili dalla PIEMME, invece in forte attivo, neppure a seguito dell’adesione dell’incorporata al consolidato fiscale, che infatti non poteva avere effetto se non per il futuro.

La CTP respingeva il ricorso, ritenendo che in base a una serie di elementi andava esclusa la riconducibilità dell’operazione straordinaria suddetta ad una autentica e coerente logica economica.

La CTR, esclusa la nullità degli atti per violazione del termine di cui all’art. 12, comma 5, l. n. 212/2000, nel merito riteneva l’elusività dell’operazione di fusione per aggiramento degli obblighi fiscali, con speciale riferimento all’art. 118, comma 2, TUIR, che limita gli effetti cronologici della tassazione di gruppo.

La contribuente propone così ricorso in cassazione, affidato a nove motivi. L’Agenzia resiste con controricorso. Successivamente al ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

La Corte accoglie il sesto motivo e, respinti i primi tre e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, si adeguerà al principio di diritto espresso e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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