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La Cassazione si pronuncia sul ricorso di Parmalat contro AE


Pubblicato il: 4/26/2024

Nella vertenza, Parmalat S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Pasquali e Alessandro Trivoli.

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato i ricorsi della contribuente avverso gli otto avvisi di liquidazione, che applicavano l’imposta di registro in misura proporzionale (relativamente alle sentenze che avevano accertato i contenuti d diritti patrimoniali tra le parti, ammessi con riserva).

Ricorre in cassazione la Parmalat s.p.a. con un unico motivo di ricorso, integrato da successiva memoria (violazione e falsa applicazione degli art. 8, Tariffa, allegata al d.P.R. 131 del 1986 e dell’art. 20, stesso decreto; art. 95 l. n. 267 del 1942 – versione applicabile all’epoca dei fatti -, art. 3, 24 e 53 costituzione).

Resiste con controricorso, come integrato da successiva memoria, l’Agenzia delle entrate che ha richiesto il rigetto del ricorso, come già rigettato ricorso analogo con la decisione della Cassazione n. 2934 del 1 febbraio 2022.

La Cassazione dichiara l’estinzione del processo relativamente agli avvisi di liquidazione: 2007/001/SC/000001731/003, per euro 41.503; 2007/001/SC/000001745/004, per euro 41.503; 2007/001/SC/000001746/004, per euro 41.914; 2007/001/SC/000001748/003, per euro 24.872; 2007/001/SC/000001750/006, per euro 33.531; spese a carico di chi le ha anticipate.

Rigetta nel resto il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.