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La Cassazione si pronuncia sui ricorsi di AE ed UFI Filters in materia di transfer pricing, IRES e IRAP


Pubblicato il: 4/27/2024

Nelle vertenze, UFI Filters S.p.A. è affiancata dagli avvocati Claudio Lucisano e Dario Stevanato.

L'Ufficio Grandi contribuenti della Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Ufi Filters S.p.A. avviso di accertamento in materia di IRAP per l'anno 2009, avente ad oggetto la rettifica del reddito fondata sul disconoscimento di costi per €11.422.242,74, per effetto della riqualificazione al c.d. "valore normale" - ai sensi dell'art. 110, comma 7 del Tuir, relativo al c.d. transfer pricing - dei corrispettivi delle negoziazioni intercorse tra l'odierna intimata e alcune società collegate residenti in Cina, la Ufi Filters (Shangai) Co. Ltd e la Sofima Automotive Filter (Shangai) Co. Ltd. nonchè avviso di accertamento in materia di IRES per l'anno 2007, avente ad oggetto la rettifica del reddito fondata sul disconoscimento di costi per € 6.874.908,04, per effetto della riqualificazione al c.d. "valore normale" - ai sensi dell'art. 110, comma 7 del Tuir, relativo al c.d. transfer pricing - dei corrispettivi delle negoziazioni intercorse tra l'odierna intimata e una società collegata residente in Cina, la Ufi Filters (Shangai) Co. Ltd.

Nella prospettazione dell'Ufficio, le società cinesi praticavano alla società italiana prezzi superiori al valore normale, con l'effetto di trasferire surrettiziamente in Cina utili che avrebbero dovuto emergere in Italia ed essere ivi tassati.

Ufi Filters S.p.A. ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza n. 4212/2015 depositata in data 29/09/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della CTP di Milano n. 3535/2014, favorevole alla società contribuente, in controversia avente ad oggetto il disconoscimento ai sensi dell’art. 110 comma 7 del d.lgs. n. 917/1986 della deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi relativi ad acquisti di beni da fornitori di nazionalità cinese.

La contribuente proponeva ricorso avanti alla CTP di Milano, che lo rigettava, con sentenza che veniva riformata dalla Commissione regionale della Lombardia che, in accoglimento dell’appello della società, annullava l’atto impositivo.

Ricorre l’Amministrazione con unico motivo e resiste la contribuente con controricorso.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

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