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Rigettato il ricorso della SOCREM per l'affidamento del servizio di cremazione nel Comune di Torino


Pubblicato il: 5/13/2024

Nel contenzioso, SOCREM Torino è affiancata dagli avvocati Riccardo Montanaro e Laura Ferrua Magliani; il Comune di Torino è assistito dagli avvocati Giuseppina Gianotti e Susanna Tuccari.

Con sentenza 17 gennaio 2023, n. 61, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha respinto quattro ricorsi proposti dalla Società per la Cremazione di Torino (di seguito Socrem) per l’annullamento della revoca della concessione del servizio di cremazione svolto a Torino, che il Comune di Torino ha adottato al fine di affidare il medesimo servizio con procedura di evidenza pubblica.

Con deliberazione del 22 dicembre 2014, sulla base del parere richiesto all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM), il Consiglio Comunale di Torino ha approvato la revoca delle concessioni a favore della Socrem (di cui alle citate deliberazioni del Consiglio 5 ottobre 1886 e della Giunta 14 novembre 1977), a far data dall’individuazione del nuovo gestore, all’esito della gara per l’affidamento del servizio di cremazione.

Con ricorso innanzi al T.a.r. per il Piemonte, Socrem ha impugnato la predetta deliberazione, denunciandone l’illegittimità sotto plurimi profili.

Con successiva deliberazione del 18 febbraio 2020, la Giunta Comunale ha deliberato di procedere alla valutazione degli impianti concessi alla ricorrente e dei relativi impianti asserviti al servizio, mediante affidamento a terzi del servizio di valutazione patrimoniale degli stessi, nonché per la redazione del piano economico e finanziario (PEF). La Socrem ha proposto altro separato ricorso per l’annullamento anche della predetta determinazione.

Il Tribunale amministrativo, riuniti i ricorsi, ha ritenuto infondate tutte le censure dedotte dalla società Socrem, essenzialmente sull’assunto che le decisioni dell’amministrazione comunale erano incentrate sul legittimo esercizio del potere di revoca della concessione delle aree e del servizio di cremazione, per rivalutazione di interessi pubblici, in vista dell’affidamento del servizio con gara.

La società, rimasta soccombente, ha proposto appello con il quale reitera i motivi dedotti in primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa tra le parti le spese giudiziali del grado di appello.