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Inammissibile il ricorso di BNL per l'accesso agli sgravi contributivi per l'adesione ai CCNL


Pubblicato il: 5/13/2024

Nel contenzioso, BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. è affiancata dagli avvocati Angelo e Paolo Clarizia; INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale è assistito dagli avvocati Emanuele De ROse, Ester Sciplino, Antonino Sgroi e Carla D'Aloisio.

BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. presentava, in data 9 novembre 2017, domanda per beneficiare dello sgravio contributivo destinato ai datori di lavoro del settore privato che avessero sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita domestica, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento ovvero dalle disposizioni normative vigenti.

L’incentivo di cui si tratta, previsto a livello di normazione primaria dall’art. 25 del D.lgs. n. 80/2015, ha trovato la sua compiuta disciplina, quanto ai criteri ed alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie all’uopo destinate, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 settembre 2017.

L’INPS riscontrava positivamente la domanda di riconoscimento del beneficio presentata dalla BNL S.p.A., a valere sulle risorse per l’anno 2017, mediante comunicazione p.e.c. del 26 gennaio 2018, con la quale la richiedente veniva informata di essere stata ammessa a fruire di uno sgravio contributivo pari ad euro 373.727,23.

La banca, avvedutasi che lo sgravio riconosciuto dall’INPS era di importo assai inferiore al dovuto, e che ciò era dipeso da un errore materiale occorso in occasione della indicazione del dato “forza aziendale” nei flussi da parte della società che gestiva in outsourcing tale attività per conto della stessa, con nota p.e.c. del 27 luglio 2018, consapevole di non poter ottenere un ulteriore beneficio in ragione del sopra richiamato divieto di cui all’art. 4, comma 2, del decreto 12 settembre 2017, comunicava all’INPS la volontà di rinunziare alla assegnazione dello sgravio per il 2017 e di ottenere l’assegnazione del beneficio per l’anno 2018, “con restituzione delle somme errate percepite ed alla condizione che la rinunzia alla assegnazione dello sgravio per il 2017 dipenda dalla ammissibilità della domanda di sgravio per il 2018”.

La BNL S.p.A., quindi, in data 5 settembre 2018, previo deposito di un nuovo contratto collettivo aziendale recante misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, provvedeva a presentare una nuova domanda di sgravio a valere sulle risorse stanziate per il 2018.

Alla suddetta istanza l’INPS, con la nota del 16 novembre 2018, forniva riscontro negativo.

BNL S.p.A. impugnava la nota suindicata dinanzi al T.a.r. per il Lazio, lamentando la mancata considerazione, da parte dell’INPS, della rinuncia alla assegnazione dello sgravio per il 2017, che aveva avuto l’effetto di sterilizzare il divieto di doppia percezione del beneficio per il biennio 2017-2018, previsto dal citato art. 4, comma 1, del decreto del 12 settembre 2017. Ciò posto, la ricorrente chiedeva al T.a.r. di disporre il riesame della domanda di sgravio sulle risorse a valere per il 2018 ed impugnava anche i provvedimenti conseguenziali medio tempore intervenuti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’INPS e le liquida nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge.