Il CdS si pronuncia sul ricorso per ottemperanza avanzato da Ladisa S.r.l.
Pubblicato il: 5/13/2024
Nel contenzioso, Ladisa S.r.l. è affiancata dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci; il Comune di Chieti è assistito dagli avvocati Marco Morgione e Patrizia Tracanna.
La Ladisa s.r.l. ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 6217 del 2023, che ha riformato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritento illegittima la mancata esclusione dell’odierna ricorrente dalla procedura per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di mensa scolastica e l’ha invece confermata nella parte in cui aveva annullato l’aggiudicazione in favore del controinteressato Consorzio Appalti Italia e ritenuto illegittima la mancata esclusione della seconda classificata Compass Group Italia s.p.a.
Deduce la ricorrente che il Comune di Chieti, successivamente alla sentenza ottemperanda, ha revocato la procedura di gara per sopravvenuti «motivi di pubblico interesse, non prevedibili al momento dell’indizione della procedura, dovuti all’attuale incapienza dei fondi necessari per assicurare la copertura dei costi dell’appalto per il triennio contrattuale, stante la situazione di dissesto dell’Ente dichiarata con Delibera di C.C. n. 320 del 22.6.2023 ed all’incertezza in merito alla possibilità che l’appalto possa trovare copertura finanziaria anche dopo l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato».
In tal modo, l’Amministrazione resistente avrebbe eluso il giudicato nascente dalla citata sentenza di questa sezione n. 6217 del 2023, che l’avrebbe per contro obbligata all’aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente, terza classificata. In via subordinata e per il caso di accertata impossibilità dell’esecuzione dell’appalto, Ladisa ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., che sancirebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva. L’appellante ha infine chiesto la condanna del Comune di Chieti alla refusione delle somme versate a titolo di contributo unificato nel giudizio conclusosi con la sentenza ottemperanda.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta la domanda di ottemperanza e quella risarcitoria; accoglie, per contro, la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle somme versate dalla ricorrente a titolo di contributo unificato nel giudizio conclusosi con la sentenza di questa sezione n. 6217 del 2023.