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Accolto il ricorso di AllStar per l'esercizio dell'attività di gioco legale nel Comune di Rubiera


Pubblicato il: 5/14/2024

Nel contenzioso, AllStar S.r.l. e Admiral Entertainment S.r.l. sono affiancate dall'avvocato Cino Benelli; il Comune di Rubiera è difeso dall'avvocato Filippo Cammelli.

La società appellante, succeduta per incorporazione in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Admiral Entertainment s.r.l., società ricorrente in I grado, è per questa ragione subentrata a quest’ultima nella gestione di una sala scommesse che si trova a Rubiera, in viale Matteotti n. 1/d (appello, pp. 2-3, fatti pacifici in causa), e contesta, in sintesi estrema, gli atti di cui meglio in epigrafe, dai quali deriverebbe per essa la necessità di chiudere o delocalizzare entro un termine la sala stessa perché situata a distanza non consentita da un luogo cd. sensibile ai sensi della normativa che subito si illustra.

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis della l.r. Emilia Romagna 4 luglio 2013 n.5, in quella Regione l’esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse è stato vietato “in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”, introducendo così il cd. distanziometro in materia.

Con un apposito regolamento, approvato con la delibera 12 giugno 2017 n.831, la Giunta regionale ha poi attuato tale disposizione e in sintesi, ha vincolato i Comuni ad eseguire una mappatura del proprio territorio e a disporre la delocalizzazione ovvero la chiusura degli esercizi a distanza irregolare.

Di conseguenza, il Comune, con il provvedimento 22 agosto 2018 prot. n. 11732/8-4 del Dirigente competente (doc. 2 in I grado ricorrente) ha richiesto alla gerente di allora di delocalizzare la sala in questione in zona consentita ovvero di chiuderla; con il successivo atto 24 agosto 2018 prot. n.11832/8-4 sempre del Dirigente (doc. 3 in I grado ricorrente) le ha poi richiesto un’autocertificazione contenente i dati identificativi dei vari apparecchi da gioco detenuti e la data di scadenza delle relative concessioni.

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dalla società originaria gerente della sala contro gli atti del Comune appena citati; in sintesi e in ordine logico, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di legge regionale sopra indicata, e di conseguenza ha ritenuto legittimo quanto disposto dal Comune in applicazione di essa. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto effettivamente sussistente la competenza della Giunta comunale a individuare i luoghi sensibili e corretta la procedura da essa seguita; ha ritenuto pure correttamente calcolata la distanza di 280 metri sopra indicata ed ha ritenuto non sussistente una pretesa violazione del diritto di libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. non essendo dimostrata l’impossibilità di delocalizzare la sala.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.3013/2022 R.G.), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado (T.a.r. Emilia Romagna Parma n. 295/2018 R.G.) e annulla la determinazione 20 agosto 2018 n.480, i provvedimenti 22 agosto 2018 prot. n. 11732/8-4 e 24 agosto 2018 prot. n.11832/8-4 del Responsabile del 4° Settore - Territorio e attività economiche del Comune di Rubiera e la deliberazione 16 dicembre 2017 n.187 della Giunta comunale di Rubiera nella sola parte in cui considerano la sala giochi gestita dall’appellante Allstar S.r.l. e situata a Rubiera in viale Matteotti n. 1/d come situata a distanza non consentita dal luogo sensibile scuola primaria De Amicis e ne ordinano la delocalizzazione ovvero la chiusura, fermo il resto. Condanna il Comune di Rubiera a rifondere alla Allstar S.r.l. le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.

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