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Respinto il ricorso di Allstar in materia di vicinanza di sale scommesse a luoghi sensibili


Pubblicato il: 5/14/2024

Nel contenzioso, Allstar S.r.l. è affiancata dall'avvocato Cino Benelli; il Comune di Ferrara è assistito dall'avvocato Barbara Montini; Regione Emilia Romagna è difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti.

La ricorrente appellante gestisce due sale giochi dedicate al gioco d’azzardo lecito, che si trovano a Ferrara, rispettivamente in via Bologna 138 e in piazza della Repubblica 4 (appello, p. 2, fatti pacifici in causa), e contesta gli atti di cui meglio in epigrafe, dai quali deriverebbe in ultima analisi per essa la necessità di chiudere o delocalizzare entro un termine le sale stesse perché situate a distanza non consentita da luoghi cd. sensibili in base alla normativa che subito si illustra.

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis della l.r. Emilia Romagna 4 luglio 2013 n.5, così come inserito dall’art. 48 della l.r. 28 ottobre 2016 n.18, in quella Regione l’esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse è stato vietato “in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”, introducendo il cd. distanziometro in materia.

Di conseguenza, con il regolamento approvato con la delibera 12 giugno 2017 n.831 di cui in epigrafe, la Giunta regionale ha attuato tale disposizione e in sintesi ha vincolato i Comuni ad eseguire una mappatura del proprio territorio, a individuare in questo modo i luoghi sensibili e le sale giochi e scommesse ivi presenti e a disporre la delocalizzazione ovvero la chiusura degli esercizi a distanza irregolare.

Per fatto pacifico in causa, le sale gioco e scommesse gestite dalla ricorrente appellante rientrano fra gli esercizi a distanza irregolare rispetto ai due istituti scolastici di cui in epigrafe.

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dalla società contro questi atti; in sintesi e in ordine logico, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di legge regionale sopra indicate, e di conseguenza ha ritenuto legittimo quanto disposto dal regolamento regionale e dall’atto del Comune ad esso consequenziale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.3163/2023 R.G.), lo respinge. Condanna la ricorrente appellante a rifondere alle controparti costituite Regione Emilia Romagna e Comune di Ferrara le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00) per ciascuna parte, e così per complessivi € 10.000, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, ove dovuti.