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Accolto il ricorso di AGCM relativo all'affidamento del servizio postale e di gestione della corrispondenza automatizzata


Pubblicato il: 5/14/2024

Nella vertenza, Poste Italiane S.p.A. è affiancata dagli avvocati Fabio Cintioli, Dario Ruggiero e Flavia Speranza; INPS è assistita dall'avvocato Daniela Anziano; Consorzio Tutela AREL è difeso dagli avvocati Silvia Lanzaro e Alessandro Bonanni.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha interposto appello avverso la sentenza n. 1012/2023 con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso ex art. 21-bis della L. n. 287/1990 proposto dalla stessa Autorità avverso gli atti della gara di appalto n. 2931662, indetta dall’I.N.P.S. ai sensi degli artt. 54, comma 3, e 55 del D.Lgs. n. 50/2016 (CIG: 9002366B6D, 9004957598, 9004965C30, 9004976546, 9004981965, 90049911A8, 9005020994, 900503237D, 9005039942, 9005049185, 90050545A4, 9005060A96, 9005064DE2, 90051168CD, 90051282B6, 9005144FE6, 9005200E1D, 900520309B, 9005211733, 9005215A7F, 9005218CF8, 90052241EF).

In punto di fatto l’appellante ha esposto che, con lettera d’invito del 13.1.2022, l’I.N.P.S. aveva indetto l’appalto n. 2931662 per l’affidamento - nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione - dei “servizi di recapito e di gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione Generale, delle Direzioni Regionali e di Coordinamento Metropolitano”. L’appalto era stato suddiviso in 21 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In data 3.2.2022 la Società Fulmine Group s.r.l. aveva inviato una segnalazione all’Autorità chiedendo di valutare la sussistenza di possibili previsioni discriminatorie nei confronti di operatori postali diversi dalla concorrente nella gara Poste Italiane s.p.a.

L’I.N.P.S. aveva riscontrato il parere dell’Autorità evidenziando come le previsioni fossero, in realtà, aderenti al contenuto delle Linee guida A.N.A.C. relative all’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali all’epoca vigenti (determinazione n. 3/2014), e, in generale, alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, nonché conformi al principio di economicità dell’azione amministrativa e in grado di assicurare possibili risparmi di gestione.

Preso atto del riscontro dell’I.N.P.S., l’Autorità ha, quindi, proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, articolando due motivi a sostegno dell’impugnazione. In particolare, l’Autorità ha dedotto l’illegittimità delle previsioni di cui agli artt. 6.4.1. e 6.4.2. dell’Allegato n. 2, evidenziando come tali disposizioni avessero fissato soglie di copertura territoriale diretta non giustificate da ragioni tecniche o di efficienza, e comportato – in ragione anche delle ulteriori regole di gara – la violazione dei principi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle relative disposizioni di riferimento contenute nelle direttive euro-unitarie, nonché dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera prestazione dei servizi.

Nel merito, il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso dell’Autorità richiamando, in particolare, le motivazioni della sentenza n. 11164/2022 del medesimo Tribunale, resa sul ricorso di Fulmine Group s.r.l. Tale sentenza aveva affermato, in primo luogo, che la regola della lex specialis con la quale si era previsto che l’operatore economico dovesse garantire direttamente una certa copertura di C.A.P. doveva essere intesa quale requisito di esecuzione dell’appalto – e non quale requisito di partecipazione – in quanto afferente alle modalità di esecuzione del servizio aggiudicato e agli obiettivi prefissati dalla stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello: i) dichiara la tardività della memoria di replica dell’A.G.C.M. dell’11 marzo 2024; ii) ammette l’intervento del Consorzio A.RE.L.; iii) accoglie il ricorso in appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti indicati in motivazione; iv) dichiara la caducazione degli atti successivi nei limiti indicati in motivazione e per le ragioni ivi indicate; v) compensa tra le parti costituite le spese di lite del doppio grado di giudizio e nulla nei confronti di Fulmine Group s.r.l.