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Respinto il ricorso di Acciona Facility per l'affidamento dei servizi di pulizia nei Musei Civici di Venezia


Pubblicato il: 5/14/2024

Nella vertenza, Acciona Facility Service S.A. è affiancata dall'avvocato Silvia Marzot; Fondazione Musei Civici di Venezia è difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Cinzia Guglielmello e Marco Martinelli.

Acciona Facility Service S.A. in proprio e in qualità di mandataria del Rti, Rti Getec Italia s.p.a, Rti L'Operosa s.p.a, Rti del Bo - Societa' Consortile Stabile a responsabilità hanno interposto appello avverso la sentenza Tar per il Veneto, sez. I, 2 maggio 2023 n. 6277 che ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2022 della Fondazione Musei Civici di Venezia, il bando di gara, il disciplinare di gara il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e i relativi allegati, nonché la documentazione illustrativa e tecnica con cui la Fondazione Musei Civici di Venezia ha indetto l’“Affidamento in appalto del servizio di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e deodorizzazione nelle sedi della fondazione musei civici di Venezia CIG: 95049916B4, lotto unico” nonché il ricorso per motivi aggiunti, con il quale, impugnando formalmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2022, già impugnata “al buio” con il ricorso introduttivo in quanto oggetto di successivo deposito in corso di causa, si sono ulteriormente sviluppati i profili di censura formulati con il ricorso introduttivo.

Con il ricorso di prime cure parte ricorrente aveva altresì richiesto l'accertamento e declaratoria dell'obbligo della Fondazione musei civici di Venezia di aderire alla Convenzione da essa stipulata con Consip s.p.a., relativa al Lotto 1 nell'ambito della gara a procedura aperta per la fornitura “di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art. 101 del d.lgs. n. 42/2004 per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000” e la conseguente condanna della stessa Fondazione a disporre il subentro della ricorrente nel servizio, eventualmente nelle more della aggiudicazione della procedura e previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato.

Il giudice di prime cure ha assorbito le eccezioni di rito, rigettando tanto le censure articolate nel ricorso introduttivo quanto quelle speculari e più specifiche del ricorso per motivi aggiunti, non condividendo la prospettazione su cui le censure erano state formulate, fondata sul duplice assunto: a) che l’oggetto della convenzione Consip sottoscritta dalla ricorrente sia sovrapponibile a quello della procedura impugnata e comunque idoneo a soddisfare le esigenze della Fondazione; b) che la Fondazione sia un’amministrazione pubblica o comunque un soggetto obbligato ad aderire alle convenzioni Consip.

Avverso tale sentenza il RTI Acciona ha avanzato ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite.