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Estinto il contenzioso tra Mediocredito Italiano, Prosolar e AE in materia di imposizione ipotecaria


Pubblicato il: 5/3/2024

Nel contenzioso, Prosolar 10 S.r.l. e Mediocredito Italiano S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Umberto Gentile e Paolo Carbone.

L'Agenzia delle Entrate notificò a Prosolar 10 s.r.l., nonché a Intesa San Paolo s.p.a. (già Centro Leasing s.p.a. ed ora Medicredito Italiano s.p.a.), avviso di rettifica e liquidazione per il recupero delle imposte ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni, dovute in relazione all’atto di cessione della proprietà superficiaria, per anni ventuno, di un impianto fotovoltaico sito in Comune di Dragoni (CE), stipulato al solo scopo di concedere quanto oggetto del contratto in locazione finanziaria alla medesima società Prosolar 10, per il prezzo di € 2.261.000,00, oltre IVA, come per legge.

Il maggior valore venne accertato dall’Ufficio con criterio comparativo, ai sensi degli artt. 51 e 52 d.p.r. n. 131 del 1986, sulla base di atti similari nell’oggetto, anteriori di non oltre tre anni e riferibili al medesimo Comune.

Le società contribuenti impugnarono il predetto avviso innanzi alla CTP di Caserta che respinse il ricorso, con decisione confermata dalla CTR della Campania, in forza della sentenza indicata in epigrafe, sul rilievo che la qualificazione giuridica del contratto derivante dall’utilizzo della forma negoziale del c.d. sale and lease back cambia la parte fiscale e finanziaria dell’operazione, ma non ne muta la costituzione del diritto di superficie finalizzato all’impianto fotovoltaico e poi alla successiva cessione in leasing, cosa che non influisce sul tema del presente giudizio.

Sulla base di tale qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, peraltro, di lunga durata, la CTR ha concluso che «le contribuenti non hanno fornito alcuna prova relativa ad un eventuale diverso valore del bene oggetto del giudizio(…).» Le società Prosolar 10 e Medicredito Italiano propongono ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.