Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso di AE contro Honda Italia in materia di imposizione IVA per cessione di beni


Pubblicato il: 5/4/2024

Nel contenzioso, Honda Italia Industriale S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andrea Silla e Andrea Mariconda.

A seguito di processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle entrate emise avviso di accertamento, in materia di IVA, relativamente all’anno d’imposta 2010, nei confronti della Honda Italia Industriale s.p.a., riqualificando come cessioni di beni, avvenute tra soggetti italiani sul territorio nazionale e, come tali, soggette all’imposta sul valore aggiunto, le cessioni di beni dalla stessa contribuente alla AM Automec s.p.a.

Con il processo verbale, infatti, si era contestato alla Società, quale prima cedente, l’effettuazione di operazioni di triangolazione all’esportazione ex art. 8, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, in assenza dei requisiti previsti dalla norma per la non imponibilità, e la conseguente omessa fatturazione, nel 2010, di operazioni imponibili nei confronti della AM Automec s.p.a., quale prima cessionaria, per un importo di euro 28.443.619,00, cui corrispondeva l’IVA non versata per euro 5.768.724,00, oltre interessi, e la sanzione di euro 7.110.905,00.

La Società̀ impugnò l’avviso di accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale di L'Aquila rigettò il ricorso, in ragione del c.d. “metodo della volontà”, ritenendo non dimostrata la volontà comune delle parti di dare origine, sin dall’inizio, alla consegna dei beni per il trasporto a cessionario residente in Vietnam.

Avverso tale sentenza la Società propose appello che venne accolto dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo (d’ora in poi per brevità C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, ritenendo che l’esportazione avesse soddisfatto l’esigenza di evitare operazioni fraudolente connesse al possesso intermedio dei beni da parte del primo cessionario e, richiamando la “teoria della volontà”, ritenendo provata la volontà delle parti di dare luogo, fin dall’origine, a una cessione tra operatori nazionali, al solo scopo dell’esportazione extracomunitaria dei beni oggetto della cessione. La C.T.R. negò, inoltre, rilevanza alla cd. “teoria del trasporto” dei beni ceduti ed all’interruzione dell’unicità del loro trasporto.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate propose ricorso, affidato a due motivi, e supportato con il successivo deposito di memoria.

La Cassazione rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese liquidate in complessivi euro 27.000,00 (ventisettemila), oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.