Accolti i ricorsi di ING Bank in materia IRAP e Transfer Pricing
Pubblicato il: 5/6/2024
Nel contenzioso, ING Bank N.V. - Milan Branch è affiancata dagli avvocati Enrico Ceriana e Luigi Cardascia.
L’Agenzia delle Entrate procedeva a controllo della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2013 dalla Ing Lease (Italia) Spa, poi incorporata dalla Ing Bank N.V. – Milan Branch, e le indirizzava un questionario informativo con il quale domandava, in primo luogo, di chiarire la modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento di capitali infragruppo producendo documentazione.
Ricevuta la risposta, l’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente l’avviso di accertamento (n. TMB034WD01102/2018) con il quale proponeva due rilievi, che giustificavano le conseguenti riprese a tassazione ai fini Ires. Con il primo rilievo contestava l’assenza di prova circa esistenza ed inerenza di costi pari ad Euro 81.000,00, somme versate alla Ing Lease Holding N.V., in relazione a costi di natura amministrativa e gestionale sostenuti nell’interesse del gruppo e ripartiti tra le società facenti parte dello stesso. Con il secondo rilievo, poi, l’Ente impositore contestava l’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito nella misura di Euro 784.986,00, in relazione ad un prestito infragruppo concesso dalla società alla Ing Lease Interfinance B.V., ritenendo che lo stesso fosse stato accordato ad un tasso d’interesse di favore, il 3,90%, inferiore anche a quelli praticati infragruppo, con la conseguenza che sarebbe risultata violata la normativa in materia di transfer pricing. In relazione a tale violazione era calcolata dall’Amministrazione finanziaria la maggiore imposta di Euro 215.871,00, oltre accessori e sanzioni.
Inoltre, sempre sul fondamento dei rilievi di cui si è detto, notificava alla società l’avviso di accertamento n. TMBOC4W01103/2018, mediante il quale richiedeva il pagamento di maggiore Irap, sempre con riferimento all’anno 2013, per il valore dichiarato di Euro 43.273,00. Questo secondo atto impositivo è oggetto del presente giudizio, L’avviso di accertamento di cui innanzi, avente ad oggetto il tributo dell’Ires, ancora con riferimento all’anno 2013, è giunto anch’esso all’esame di questa Corte, fascicolo NRG 25851/2020, ed è stato esaminato contestualmente.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo plurime contestazioni, procedimentali e di merito. La CTP accoglieva parzialmente l’impugnativa, rettificando in ribasso il tasso d’interesse ritenuto corretto in relazione al prestito, e per il resto confermava l’avviso di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione dei primi giudici, in relazione alla parte della decisione in cui era risultata soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Si costituiva per resistere la contribuente, che proponeva pure ricorso incidentale. La CTR rigettava il ricorso incidentale ed accoglieva il ricorso principale, riaffermando la integrale validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.
Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a cinque strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
La Corte di Cassazione, accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso introdotti da ING BANK N.V. – Milan Branch, quale incorporante di ING LEASE (Italia) Spa, rigettati gli ulteriori motivi; cassa la decisione impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti