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La Cassazione si pronuncia sui ricorsi di AE contro Netgear International in materia di contributi IRAP, IRES e IVA


Pubblicato il: 4/24/2024

Nelle vertenze, Netgear International Inc. è affiancata dagli avvocati Gianfranco Di Garbo, Giuliana Polacco e Roberto Cursano.

L’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito in capo alla stabile organizzazione italiana della Netgear International, società statunitense, con riferimento all’anno d’imposta 2004, 2006 e 2007, e ciò ai fini IRES, IRAP e IVA.

Invero tra la suddetta stabile organizzazione e la “casa madre” nel 2001 era intervenuto un accordo con cui la prima si impegnava a fornire servizi di marketing e promotion (supporto alla penetrazione commerciale), anche tramite assistenza alla clientela italiana. L’Agenzia però accertava che, aldilà della mera fatturazione dei corrispettivi per il tramite un rappresentante i.v.a. (costituito da una “consorella” olandese), in realtà i rapporti con la clientela erano tenuti solo dalla stabile organizzazione, che curava le vendite, essendo investita di poteri negoziali dimostrati da documenti e dichiarazioni dai quali, fra l’altro, emergeva come la stessa decidesse in autonomia la scontistica

LA CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la sentenza impugnata ritenendo l’intervenuta decadenza del potere di accertamento, non essendo per il giudice d’appello applicabile il raddoppio dei termini di cui all’art. 43, d.p.r. n. 600/1973 (e 57, d.p.r. n. 633/1972).

L’Agenzia propone così ricorso in cassazione, affidato a due motivi.

La Cassazione, rigetta il ricorso di AE relativo all'anno di imposta 2007 mentre, accoglie quelli relativi alle annualità 2004 e 2006.