Respinti i ricorsi del San Raffaele per il risarcimento del danno da omissione di attività amministrativa obbligatoria
Pubblicato il: 5/16/2024
Nei contenziosi, San Raffaele S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luisa Torchia e Nicolle Purificati; Regione Lazio è difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca.
San Raffaele S.p.A. ha appellato le sentenze del TAR Lazio n. 10175/2019, 10176/2019 e 10177/2019 di reiezione del ricorso proposto da San Raffaele s.p.a. per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’omesso esercizio di attività amministrativa obbligatoria da parte della Regione Lazio, come previsto dall’art. 2 bis l. 241/1990, consistito nel silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata dalla Casa di Cura San Raffaele Montecompatri, in data 20.4.2005, per ottenere l’ampliamento della capacità recettiva della casa di cura per ulteriori 156 posti letto.
Danno derivato dalla lesione della libertà d’iniziativa economica privata, e, in particolare, dagli investimenti -rimasti improduttivi- per gli adeguamenti funzionali e strutturali effettuati dalla San Raffaele e dall’impossibilità di erogare le prestazioni sanitarie di cui si è chiesta l’autorizzazione.
La Regione si costituiva negando che l’accreditamento si fosse perfezionato e, di conseguenza, che fosse maturato in capo alla società ricorrente alcun legittimo affidamento in forza d’impegni assunti dalla Regione, posto che “non esisteva alcun atto formale di impegno dell’Amministrazione regionale dalla quale potesse evincersi un accordo di trasferimento di tali accreditamenti”.
. Il Tar ha respinto il ricorso. Ha accolto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: “ In merito all’ Accordo – quadro del 27 giugno 2011, questo Giudice ritiene di non doversi discostare da quanto statuito nella sentenza n. 512/2019 del Tar Lazio, Sezione Terza Quater, la quale, richiamando l’ordinanza n. 9779/2012 della stessa Sezione, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dal San Raffaele S.p.A. contro la Regione Lazio, diretta alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio – inadempimento delle amministrazioni intimate rispetto agli obblighi assunti con l’Accordo, e respinto la relativa domanda risarcitoria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna San Raffaele s.p.a. al pagamento delle spese in favore della Regione Lazio liquidate complessivamente in 4000,00 euro, oltre diritti ed accessori di legge