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Accolto il ricorso di ENI avverso la sanzione AGCM per pubblicità ingannevole


Pubblicato il: 5/16/2024

Nel contenzioso, Eni S.p.A. è affiancata dagli avvocati Silvia D'Alberti, Antonio Lirosi, Matteo Padellaro e Alberto Pera; Articolo 32 è affiancato dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi.

A seguito di segnalazione presentata da alcune associazioni l'AGCM ha avviato un procedimento a carico di Eni S.p.A. ipotizzando l’ingannevolezza della campagna pubblicitaria intrapresa da detta società ed incentrata sulla valenza ecologica del combustibile Eni Diesel+.

In particolare, l’Autorità ha ipotizzato l’ingannevolezza: dell'affermazione secondo cui il combustibile Eni Diesel+, senza distinzione derivante dalla categoria di veicoli in cui lo stesso venga utilizzato, assicurerebbe “fino al 40%” di riduzione delle emissioni gassose e in media del 5% di CO2; dell'affermazione secondo cui il combustibile Eni Diesel+ assicurerebbe “fino a1 4%” di riduzione dei consumi; dell’utilizzo dei claims “green/componente green”, “rinnovabile”, “aiuta a proteggere l’ambiente”; dell’attribuzione in maniera significativa delle caratteristiche positive vantate per il prodotto alla componente definita “green” dello stesso.

Il procedimento si è concluso con il provvedimento n. 28060/2019 che ha accertato la scorrettezza ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo della pratica commerciale tenuta da Eni S.p.A. e consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli e omissive riguardo al positivo impatto ambientale connesso all'utilizzo del carburante, nonché riguardo alle particolari caratteristiche di tale carburante in termini di riduzione dei consumi e di riduzione delle emissioni gassose; ne ha vietato la continuazione irrogando a Eni S.p.A. una sanzione di 5.000.00,00 €.

Con ricorso notificato il 13 marzo 2020 e depositato lo stesso giorno Eni S.p.A. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, chiedendone l’annullamento, il predetto provvedimento n. 28060/2019 di A.G.C.M.. In subordine, ha chiesto la rideterminazione della sanzione con applicazione del minimo edittale.

Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza n. 11419/2021, l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento n. 28060/2019 di A.G.C.M..