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Accolto il ricorso di Wind Tre per l'installazione di un impianto di telefonia nel Comune di San Ferdinando di Puglia


Pubblicato il: 5/16/2024

Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Sartorio.

Con istanza del 25.06.2019, Wind Tre S.p.a. chiedeva al Comune di San Ferdinando di Puglia l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile.

L’Amministrazione comunale notificava all’istante società diniego alla prosecuzione del procedimento, comunicando, con la nota del 12.06.2019, che il progetto doveva ritenersi in contrasto con la disciplina urbanistica di cui all’art. 28.1./S delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale.

Wind impugnava tale provvedimento avanti il Tar per la Puglia che, con la sentenza n. 630/2020, accoglieva il ricorso, rilevando che “una volta formatosi per silentium il provvedimento di assenso, l’amministrazione può tornare ad incidervi solo in presenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela. Non è consentibile l’adozione di un atto “interdittivo” atipico, adottato peraltro in violazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento.”

A seguito di tale pronuncia, l’Amministrazione comunale avviava un procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento autorizzativo formatosi per silentium.

La società ha impugnato anche quest’ultimo provvedimento avanti il Tar per la Puglia che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna il Comune appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.