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Il CdS si pronuncia sul ricorso di Autoguidovie per l'assegnazione delle stazioni di Lampugnano e San Donato per le linee di trasporto a medio-lunga percorrenza


Pubblicato il: 5/17/2024

Nel contenzioso, Autoguidovie S.p.A. è affiancata dagli avvocati Laura Pelizzo e Maurizio Zoppolato; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Danilo Parvopasso; STAV - Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A. è difesa dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci.

Autoguidovie S.p.A. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia , sezione quarta, 10 novembre 2017, n. 2124, nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile, per difetto d’interesse della ricorrente all’impugnazione e carenza di attualità della lesione, il ricorso principale di primo grado, avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Milano aveva aggiudicato in favore dell’ATI costituita “Autostazioni di Milano” la gara per “l’assegnazione in concessione d’uso delle aree di Lampugnano e S. Donato, quali stazioni di fermata e attestazione di linee di trasporto pubblico comprese linee di media e lunga percorrenza”, per avere incluso nell’oggetto della concessione anche l’attività di regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell’Autostazione di San Donato, nonché nella parte in cui ha respinto i primi quattro motivi del ricorso per motivi aggiunti, proposti avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 135/2016, regolante la concessione a favore dell’ATI (essendo stato per contro in parte accolto il quinto ed ultimo motivo aggiunto).

La società Autoguidovie, gestendo diverse linee di trasporto pubblico locale, talune delle quali con capolinea l’autostazione di San Donato, ha impugnato i provvedimenti comunali di indizione e aggiudicazione della concessione e ha chiesto la dichiarazione di inefficacia in “parte qua” del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, nonché l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, della destinazione delle aree, utilizzate dai gestori di TPL per la sosta tecnica e per la fermata dei veicoli attestati presso l’Autostazione di San Donato, quali beni essenziali per il servizio di trasporto pubblico locale.

Con il ricorso introduttivo rivolto contro la determinazione dirigenziale di aggiudicazione della gara e gli atti di gara, laddove lesivi della sua posizione, in quanto impeditivi dell’utilizzo delle aree di cui sino ad allora aveva fruito, l’esponente lamentava che, per effetto dell’intervenuta aggiudicazione le sarebbe stata impedita la sosta inoperosa gratuita – che sarebbe stata invece assoggettata a tariffa a favore del concessionario – oltre che tolta la disponibilità del locale per la vendita dei titoli di viaggio e infopoint.

Si costituivano in giudizio il Comune di Milano e STAV, concludendo per l’inammissibilità sotto vari profili e in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parto lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado per motivi diversi.