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Respinto il ricorso della Farmec per l'affidamento della fornitura di endoscopi flessibili


Pubblicato il: 5/18/2024

Nel contenzioso, la Società Nuova Farmec S.r.l. è affiancata dagli avvocati Sergio Coccia e Francesco Rossi; AOUC Policlinico di Bari è difeso dall'avvocato Raffaella Travi.

L’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari ha indetto una gara - svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo www.empulia.it - a “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lvo n. 50/2016, per la fornitura, con la formula giuridica del noleggio per 60 mesi oltre opzioni, di n. 12 lavaendoscopi per il trattamento di endoscopi flessibili e rigidi da assegnarsi a varie UU.O.O dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari”, comprensiva dell’assistenza tecnica full-risk.

Il disciplinare di gara, a pag. 4, stabiliva che sarebbero stati a carico dell’aggiudicataria, tra l’altro, la “Manutenzione programmata (preventiva, prove funzionali, tarature, etc.) ordinaria, straordinaria e di emergenza”, nonché gli “Aggiornamenti software e hardware”, precisando altresì che “La fornitura si intende comprensiva di garanzia integrale di tipo “fullrisk”, comprendente gli interventi di manutenzione per tutta la durata contrattuale dalla data di avvenuto (positivo) collaudo. Detta garanzia dovrà coprire tutte le parti di ricambio, nessuna esclusa (e quant’altro necessario al buon funzionamento delle attrezzature)”.

La Nuova Farmec S.r.l., con il ricorso rubricato al n. 543/2023, impugnava dinanzi al T.A.R. per la Puglia la predetta determinazione di esclusione.

Con le censure all’uopo formulate, essa deduceva, in sintesi, che l’art. 16, punto B, del Disciplinare di gara non stabiliva che l’offerta economica fosse corredata dal listino dei pezzi di ricambio, ma soltanto che lo stesso dovesse essere prodotto in gara e fosse caricato a sistema, senza corredare la previsione di alcuna sanzione escludente, con la conseguenza che esso non era elemento dell’offerta tecnica né di quella economica. Deduceva altresì la ricorrente che nemmeno l’art. 19, ultimo capoverso, del Disciplinare - che disciplinava l’inammissibilità delle offerte che recassero, all’interno della documentazione tecnico-amministrativa, elementi di anticipazione dell’offerta economica - poteva essere legittimamente invocato a sostegno dell’esclusione, stante l’assoluta indipendenza del listino rispetto ai contenuti dell’offerta economica, trattandosi di offerta a prezzo complessivo su cui non era in grado di incidere la conoscenza del listino dei prezzi di ricambio e dei materiali di consumo, totalmente estraneo alla sua formazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10023/2023, lo respinge. Spese del giudizio di appello compensate.

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