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Accolti i ricorsi di CNPR e BNP Paribas in materia di maggiorazioni nell'imposta ipotecaria catastale


Pubblicato il: 5/2/2024

Nel contenzioso, CNPR - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dei Ragionieri e Periti Commerciali e BNP Paribas REIM SGR sono affiancate dall'avvocato Mario Del Vaglio.

L’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, nonché BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR p.a. propongono, con separati ricorsi di uguale contenuto, quattro motivi per la cassazione della sentenza n. 290/2020, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, decidendo sugli appelli riuniti, ha confermato la prima decisione; decisione che aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione loro notificato in recupero della maggiore imposta ipotecaria e catastale sull’atto a rogito notaio Atlante 24.7.2013, con il quale l’Associazione aveva conferito nel Fondo Immobiliare Scoiattolo, gestito da BNP SGR, quattro immobili, siti in Roma, di valore venale indicato in euro 10.080.000,00 e dall’Ufficio rettificato in euro 20.488.320,00.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha rilevato che l'avviso in questione era sufficientemente motivato perché recante la trascrizione integrale della stima dell'Ufficio del Territorio di Roma, posta a base della rettifica. Trattandosi di tributi non armonizzati, non sussistevano i presupposti del contraddittorio preventivo endoprocedimentale; quanto alla stima, correttamente l'Ufficio aveva applicato il metodo sintetico-comparativo con riferimento ai correnti valori di mercato rilevabili nella compravendita di immobili dello stesso tipo e della stessa zona di Roma, con riguardo a tutti i parametri di cui all'articolo 51, terzo co., d.P.R. 131/86. Tale stima non risultava in nulla inficiata dalle perizie di parte contribuente non sussistevano i presupposti per dare corso ad una consulenza tecnica d'ufficio, posto che l'accertamento dell’effettivo valore venale degli immobili appariva nella specie ampiamente realizzato nella misura indicata dall'ufficio.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo dei ricorsi riuniti, respinto il quarto ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione.

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