Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Confermati i dazi doganali a Pride Mobility Products Italia sulle importazioni di mobility scooter


Pubblicato il: 5/4/2024

Nel contenzioso, la società Pride Mobility Products Italia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alessandro Fruscione.

Con sentenza n. 405/17/21 del 15/01/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da Pride Mobility Products Italia s.r.l. avverso la sentenza n. 309/16/19 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso l’istanza di rimborso di dazi doganali relativa ad importazioni effettuate nel periodo tra il 2013 e il 2016.

Come si evince dalla sentenza della CTR, l’istanza di rimborso riguardava i dazi versati sulle importazioni di mobility scooter, veicoli classificati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) alla voce della tariffa doganale comune 8703, comportante il pagamento di un dazio del 10%, anziché 8713, esente dazio in ragione della destinazione a soggetti invalidi.

La CTR accoglieva l’appello proposto da PMP osservando che: a) la presenza nei veicoli oggetto di causa di un piantone dello sterzo separato e non collegato a uno dei braccioli implicava semplicemente che la persona avesse la capacità di utilizzare una o entrambe le braccia; b) tale circostanza, peraltro, non impediva che i veicoli potessero essere utilizzati principalmente e logicamente da soggetti invalidi così come definiti da Corte di giustizia 26 maggio 2016, in causa C-198/15, Invamed Group Ltd ed altre (persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare); c) tale destinazione principale e logica implicava l’applicazione della voce della nomenclatura combinata 8713, più favorevole all’importatore.

Avverso la menzionata sentenza, ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. PMP resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.