Estinto il contenzioso tra AE e Parmalat relativo agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro
Pubblicato il: 5/6/2024
Nel contenzioso, Parmalat S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Pasquali e Alessandro Trivoli.
La Commissione tributaria regionale, con la sentenza n. 920/2021, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate proposto contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente e annullato gli avvisi di liquidazione impugnati (imposta di registro).
Ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi di ricorso (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l. 27 luglio 200, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione e falsa applicazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 3- violazione e falsa applicazione degli art. 1326, 1333, 1936, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Resiste con controricorso, come integrato da successiva memoria, la società contribuente che evidenzia la verifica con acquisizione degli atti (di assunzione di garanzia sottoposti a tassazione) il 19 e 20 luglio 2017, con avvisi di liquidazione del 24 luglio 2017, prima dei 60 giorni previsti dalla norma (art. 12, l. 27 luglio 200, n. 212); nessuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è stato compiuto dalla Commissione regionale in quanto si è limitata a riportare un dato del processo verbale di verifica prodotto dalla società contribuente in primo grado; per il terzo motivo evidenzia che la mancanza di rifiuto della proposta da parte del beneficiario della garanzia è considerata accettazione (art. 1333 cod. civ.), il luogo di conclusione del contratto di garanzia deve considerarsi quello della filiale che ha ricevuto la dichiarazione di fideiussione, nel caso la Francia; la controricorrente ripropone le questioni rimaste assorbite dalla decisione a lei favorevole (art. 56, d. lgs. 546 del 1992).
La controricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (art. 1, comma 190, l. n. 197 del 2022) e l’Agenzia delle entrate ha dato atto della definizione con il pagamento, solo relativamente all’avviso di liquidazione n. 2017/ORA00021, con richiesta di estinzione parziale con compensazione delle spese.
La Cassazione dichiara l’estinzione del processo relativamente all’avviso di liquidazione n. 2017/ORA00021; spese a carico di chi le ha anticipate. Rigetta nel resto il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.