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Respinto il ricorso di RAI contro le sanzioni irrogate per la messa in onda di servizi giornalistici di tenore offensivo


Pubblicato il: 5/20/2024

Nel contenzioso, RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è affiancata dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani; Regione Piemonte è assistita dall'avvocato Chiara Candiollo.

Oggetto del giudizio è la delibera n. 53/13/csp dell’8 maggio 2013 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante l’irrogazione nei confronti della RAI, quale concessionaria per il servizio pubblico radiotelevisivo “Rai 3”, della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del combinato disposto dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 177/2005 e art. 1, comma 2, art. 2, commi 1 e 2, e art. 3, commi 3 e 4, del Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato “Codice media e sport”.

In particolare, la RAI è stata sanzionata per la messa in onda, nel corso dell’edizione serale del TGR Piemonte del 20 ottobre 2012, di un servizio confezionato da un suo giornalista relativo al “prepartita” della competizione Juventus – Napoli che stava per svolgersi nella stessa serata. In detto servizio venivano filmate una serie di dichiarazioni e di cori di tifosi della Juventus, di tenore offensivo nei confronti della sensibilità e della dignità dei tifosi napoletani e, più in generale, dei cittadini di Napoli e il giornalista accompagnava tali dichiarazioni dei tifosi juventini con proprie osservazioni che, sebbene forse nelle intenzioni sarcastiche (nei confronti dei tifosi juventini), erano ritenute tali da (e finivano obiettivamente per) rafforzare ed aggravare la portata offensiva del complesso del servizio ai danni dei tifosi napoletani.

Il Tar, davanti al quale veniva trasposto il ricorso straordinario al Capo dello Stato originariamente proposto dalla RAI, rigettava i motivi di impugnazione articolati.

La RAI ha proposto appello avverso detta sentenza articolando tre motivi di censura, sostanzialmente riproduttivi di quelli formulati in prime cure.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge, a favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

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