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Rigettato l'appello di Eco Eridania relativo al servizio di smaltimento rifiuti ospedalieri nelle ASL di Brindisi


Pubblicato il: 5/20/2024

Nel contenzioso, Eco Eridania S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paola Cairoli e Riccardo Salvini; ASL di Brindisi è assistita dall'avvocato Gabriele Garzia; InnovaPuglia è difesa dall'avvocato Emilio Toma.

La Eco Eridania s.p.a., subentrata alla Biosud s.r.l. nel contratto in essere con la ASL di Brindisi del 1° aprile 2021 per l’esecuzione dei servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione del lotto 3 di una procedura di gara indetta da InnovaPuglia s.p.a., soggetto aggregatore della Regione Puglia, ha agito in proprio e come mandataria del RTI costituito con Salvaguardia Ambientale s.r.l. dinanzi al T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla ASL di Brindisi (e da InnovaPuglia s.p.a.) sulla sua istanza di adeguamento del corrispettivo spettantele per i suddetti servizi a titolo di revisione prezzi.

Con la sentenza n. 1288 del 20 novembre 2023 il T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, disattendendo l’eccezione di tardività del gravame formulata dalla ASL ed accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del soggetto aggregatore InnovaPuglia s.p.a., ha rigettato il ricorso, non ritenendo configurabile nel caso in questione un dovere dell’Amministrazione di provvedere e, dunque, neppure un suo silenzio-inadempimento, in base alla non obbligatorietà, secondo la disciplina al tempo applicabile, costituita dall’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, della revisione prezzi ed alla mancanza nella lex specialis di gara e nel contratto stipulato di una specifica ed univoca clausola al riguardo.

L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia.

Si sono costituite in giudizio InnovaPuglia s.p.a., che ha eccepito in via preliminare, l’inammissibilità e, nel merito, in ogni caso, l’infondatezza dell’impugnazione, e l’ASL di Brindisi, che ha proposto appello incidentale subordinato, in rapporto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività già formulata in primo grado e respinta dal T.a.r.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando, rigetta l’appello principale proposto con il ricorso indicato in epigrafe. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.